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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 455

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1992)
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Testo in vigore dal:  24-11-1992 al: 23-1-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti- legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1' gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3- bis. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
"i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.".