LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: 
    "b-bis) il  20  per  cento  delle  provvigioni  corrisposte  agli
intermediari immobiliari, residenti  nel  territorio  dello  Stato  o
aventi  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,   per
l'acquisto   o   la   vendita   di   fabbricati,   per   un   importo
complessivamente non superiore a lire 3 milioni"; 
    b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo  della  lettera
e), le parole: "il 5 per cento del  reddito  complessivo  dichiarato"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  3  per  cento  del   reddito
complessivo dichiarato fino a 30  milioni  e  il  10  per  cento  del
reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni"; 
    c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente: 
"g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1  dell'articolo
81 realizzate a seguito di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione"; 
    d) il comma 1 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
"1. Per gli altri redditi tassati  separatamente,  ad  esclusione  di
quelli in cui alla lettera g) del  comma  1  dell'articolo  16  e  di
quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,   anche
concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)   del   medesimo   comma   1
dell'articolo 16, l'imposta e' determinata  applicando  all'ammontare
percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta,
l'aliquota corrispondente alla meta' del  reddito  complessivo  netto
del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui  e'  sorto  il
diritto alla loro percezione ovvero,  per  i  redditi  indicati  alla
lettera b) del  comma  1  dell'articolo  16,  all'anno  in  cui  sono
percepiti. Per  i  redditi  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma  1
dell'articolo 16 e per quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del  medesimo
comma  1  dell'articolo  16,  l'imposta  e'  determinata   applicando
all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui
redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto  del  contribuente  nel  biennio  anteriore
all'anno in cui i redditi sono  stati  rispettivamente  conseguiti  o
imputati.  Per  i  redditi  di  cui  alla  lettera  m)  del  comma  1
dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il  diritto  alla
percezione si considera sorto nell'anno in cui  ha  avuto  inizio  la
liquidazione."; 
    e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"4-bis. Qualora il  canone  risultante  al  contratto  di  locazione,
ridotto forfetariamente del 10 per cento nonche', eventualmente, fino
a un ulteriore 15 per  cento  a  titolo  di  spesa  di  manutenzione,
riparazione e per qualsiasi altra spesa  effettivamente  sostenuta  e
comprovata da idonea documentazione, da allegare  alla  dichiarazione
dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma
1, il reddito e' determinato in misura pari a quella  del  canone  di
locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati  siti  nella
citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano, l'importo massimo deducibile  di  cui  sopra  e'  determinato
nella misura forfetaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad  un
ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione
e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata  da
idonea documentazione. 
4-ter. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno
e comprovate da idonea documentazione e' superiore al  15  per  cento
del  canone  relativo  all'anno  medesimo,  l'eccedenza  puo'  essere
computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per
ciascun  periodo  di  imposta  il  predetto  limite  percentuale,  in
diminuzione dei canoni dei periodi  di  imposta  successivi,  ma  non
oltre il secondo."; 
    f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera b)  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", nonche', in ogni  caso,  le  plusvalenze
realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione."; 
    g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "Il  costo  dei  terreni  suscettibili   di   utilizzazione
edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  81  e'
costituito dal prezzo di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore  degli  immobili.  Per  i  terreni
acquistati per effetto di successione  o  donazione  si  assume  come
prezzo di acquisto il valore dichiarato  nelle  relative  denunce  ed
atti registrati, od in seguito definito  e  liquidato,  aumentato  di
ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione."; 
    h) il comma 2 dell'articolo 129 e' sostituito dal seguente: 
"2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi
legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento,
risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio  ordinario  di
cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile e' determinato
dal canone di locazione ridotto del 25 per cento.  Per  i  fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca,  di
Murano e di Burano, l'importo massimo  deducibile  di  cui  sopra  e'
determinato nella misura forfetaria del 40 per cento". 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012,  N.  16,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. 
  3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge  29  dicembre  1990,  n.
408, le parole: "31 dicembre 1991" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 1993". 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  28,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Sono   esonerati   dalla   presentazione   della
dichiarazione i contribuenti che nell'anno  solare  precedente  hanno
registrato  esclusivamente  operazioni  esenti  dall'imposta  di  cui
all'articolo  10  salvo  quelli  tenuti  alla   effettuazione   della
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis."; 
    b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Con apposito decreto emanato entro venti giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale
il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a deter-
minate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al  primo  e
terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello  stesso  anno,
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."; 
    c) all'articolo 74, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per  l'esercizio
dell'attivita' e quelli  propri,  comunque  effettuate  da  esercenti
agenzie di vendita all'asta,  anche  in  esecuzione  di  rapporti  di
commissione  o   di   rappresentanza   di   soggetti   non   operanti
nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile
e' costituita dal 15 per  cento  del  prezzo  di  vendita.  L'imposta
afferente l'importazione dei  beni  destinati  alla  vendita  non  e'
detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di  escludere  le
presunzioni di cui  all'articolo  53,  devono  annotare  in  apposito
registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi
consegnati dai  soggetti  di  cui  sopra,  indicandone  gli  elementi
indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei  beni,  nonche'
il prezzo di vendita degli stessi". 
  5. Per le plusvalenze conseguenti  alla  percezione,  da  parte  di
soggetti che non esercitano imprese  commerciali,  di  indennita'  di
esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni  volontarie  nel
corso di procedimenti espropriativi nonche' di somme comunque  dovute
per effetto di acquisizione coattiva conseguente  ad  occupazione  di
urgenza divenute illegittime relativamente  a  terreni  destinati  ad
opere pubbliche o ad infrastrutture  urbane  all'interno  delle  zone
omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale  2  aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,
definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica ed economica e popolare di cui  alla  legge  18
aprile 1962, n. 167, e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 81,  comma  1,  lettera  b),  ultima
parte, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, introdotta dal  comma  1,  lettera  f)  del
presente articolo. (12) 
  6. Le indennita' di occupazione e  gli  interessi  comunque  dovuti
sulle somme di cui al comma  5  costituiscono  reddito  imponibile  e
concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, come modificato dal comma  1  del  presente  articolo.
(12) 
  7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme  di
cui ai commi 5 e 6, comprese le  somme  per  occupazione  temporanea,
risarcimento  danni  da  occupazione  acquisitiva,  rivalutazione  ed
interessi, devono operare una ritenuta  a  titolo  di  imposta  nella
misura del 20 per cento. E' facolta' del contribuente optare, in sede
di dichiarazione annuale dei redditi, per  la  tassazione  ordinaria,
nel qual caso  la  ritenuta  si  considera  effettuata  a  titolo  di
acconto. (12) 
  8.  Per  il  versamento  della  ritenuta,  per  gli   obblighi   di
dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano
le disposizioni previste per le ritenute  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327. (33) 
  10. Con decreti del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  saranno  stabilite   le   modalita'   per   gli
adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9. 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (4) 
  12. All'articolo 76 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese  residenti  e
societa'  domiciliate  fiscalmente   in   Stati   o   territori   non
appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea  aventi  un  regime
fiscale  privilegiato,  le  quali   direttamente   o   indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono  controllate  dalla
stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi  dell'articolo  2359
del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale  dello
Stato o del territorio estero che esclude da imposte  sul  reddito  o
che  sottopone  i  redditi  conseguiti  dalle  predette  societa'  ad
imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente
applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti  del
Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori  esteri
aventi un regime fiscale privilegiato. 
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano  quando
le imprese residenti in Italia forniscano la prova  che  le  societa'
estere svolgono prevalentemente  un'attivita'  commerciale  effettiva
ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad  un  effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta  esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere  all'emissione  dell'avviso  di
accertamento di  imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve  notificare
all'interessato un apposito avviso con il  quale  viene  concessa  al
medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di  novanta  giorni,
le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le  prove
addotte,  dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
accertamento". 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156)). 
  14. All'articolo 96 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  utili
distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti
alla  Comunita'  economica   europea   aventi   un   regime   fiscale
privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di
cui al comma 7-bis dell'articolo 76. 
1-ter. Nel caso in cui  abbia  trovato  applicazione  l'articolo  76,
comma 7-bis, gli  utili  distribuiti  non  concorrono  a  formare  il
reddito per  l'ammontare  corrispondente  alle  spese  e  agli  altri
componenti negativi non ammessi in deduzione". 
  15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota
ridotta, pur non risultando  beneficiari  dell'agevolazione,  possono
regolarizzare la fattura di  acquisto  del  bene  senza  applicazione
della pena pecuniaria e degli interessi per  ritardo  pagamento,  nei
modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del citato decreto n.
633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i  termini  ivi
previsti  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  1992,   sempreche'
l'irregolarita' non sia stata gia'  accertata  e  l'accertamento  sia
divenuto definitivo. (2) 
  16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13  e  14  si  applicano  a
partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo  di
imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 
  17. Nell'articolo 20, secondo comma,  del  decreto-legge  8  aprile
1974, n. 95, converito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "a  titolo
d'imposta" sono inserite  le  seguenti:  "con  esclusione  di  quelli
corrisposti  ai  soggetti  non  residenti  di  cui  al  terzo   comma
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n 600". 
  18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili  la
cui distribuzione e' deliberata a partire dal 1 gennaio 1992. Per  le
>comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto  comma  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1
gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge,  il
termine di sessanta giorni decorre da tale data. 
  19. L'articolo 301 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 301. - (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - 1.
Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la  confisca  delle  cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e  delle  cose
che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. 
2. Sono in ogni caso soggetti a  confisca  i  mezzi  di  trasporto  a
chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento
di merci ovvero  contengano  accorgimenti  idonei  a  maggiorarne  la
capacita'   di   carico   o   l'autonomia   in   difformita'    delle
caratteristiche  costruttive  omologate  o  che  siano  impiegati  in
violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione  e
la sicurezza in mare. 
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del  codice  penale
se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al
reato  qualora  questa  dimostri  di  non  averne  potuto   prevedere
l'illecito impiego anche occasionale e di non essere  incorsa  in  un
difetto di vigilanza. 
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati  per
il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia  luogo
al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati
vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. 
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel  caso
di applicazione della pena su richiesta a norma  del  titolo  II  del
libro VI del codice di procedura penale". 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 9, comma 10-bis)  che
le disposizioni del comma  15  del  presente  articolo,  inerenti  la
possibilita' di regolarizzare la fattura di acquisto, sono  prorogate
al 30 giugno 1993 senza irrogazione della  pena  pecuniaria,  ma  con
corresponsione degli interessi per ritardato pagamento  nella  misura
dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere  dal  1
luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 2)
che il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente  articolo,
affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  21,  comma
15) che i commi 5,  6,  7  e  9  del  presente  articolo  11,  devono
intendersi applicabili  anche  nel  caso  in  cui  il  pagamento  sia
eseguito  mediante  pignoramento  anche  presso  terzi  in  base   ad
ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia  riferito  a  somme
per le quali,  ai  sensi  delle  predette  disposizioni  deve  essere
operata una ritenuta alla fonte. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in  vigore  dell'abrogazione  del  comma  9  del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione  del  comma  9  del  presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la  proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo  dal  31
dicembre 2002 al 30 giugno 2003. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,  come  modificato  dal  D.Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione  del  comma  9  del  presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.