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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 ottobre 1991, n. 458

Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/4/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1992)
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vigente al 07/05/2024
Testo in vigore dal: 14-4-1992
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,
n.  761, recante disposizioni sullo stato giuridico del personale del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante:  "Normativa
concorsuale   del   personale   delle   unita'  sanitarie  locali  in
applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761 del 20 dicembre 1979";
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare  dello  Stato,
ed  in particolare gli articoli 12 e 14 recanti rispettivamente norme
per l'ammissione ai concorsi di personale in servizio e di riserva di
posti;
  Vista la legge 20 maggio 1983, n.  93:  legge-quadro  sul  pubblico
impiego;
  Vista  la  legge  20  maggio 1985, n. 207, relativa alla disciplina
transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli normativi regionali
del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali e successive
proroghe;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68,  che  individua  la  composizione  dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 6 della citata legge n. 93/1983;
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,   n.   56,   concernente
l'organizzazione  del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16
relativo alle disposizioni da applicarsi  allo  Stato  ed  agli  enti
pubblici nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27  dicembre  1988  che  disciplina  l'avviamento  e la selezione dei
lavoratori   iscritti   nelle   liste   di   collocamento   ai   fini
dell'assunzione nella pubblica amministrazione;
  Visto  il  decreto-legge  24  novembre  1990, n. 344, convertito in
legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed in particolare  l'art.  11  recante,
tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384, 20 maggio 1987, n. 270, 17 settembre 1987, n. 494 e 25 giugno
1983, n. 348, relativi alla disciplina degli  accordi  collettivi  di
lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 12 settembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
900.1/AG.2/CONC/3643 del 31 ottobre 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Riserva dei posti nei concorsi pubblici
  1.  In  attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23  gennaio  1991,
n.  21, nei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi in posti
di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi VI, VII
e VIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre
1990, n. 384, vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive
dei  ruoli  del  personale del Servizio sanitario nazionale, un terzo
dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unita'  superiore  -
e'   riservato   al   personale   in   servizio   di   ruolo   presso
l'amministrazione che indice il concorso.
  2. Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel  bando  di
concorso.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 12 della legge n.  312/1980  e'  il
          seguente:
             "Art.   12  (Ammissione  ai  concorsi  di  personale  in
          servizio). - Ai concorsi  pubblici  potra'  partecipare  il
          personale    con   profilo   professionale   di   qualifica
          immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni
          senza demerito, indipendentemente dal possesso  del  titolo
          di   studio   prescritto,   salvo   che   questo   non  sia
          specificatamente   richiesto   dal   particolare    profilo
          professionale".
             -  L'art. 14 della sopracitata legge n. 312/1980 risulta
          cosi' formulato:
             "Art. 14 (Riserva dei posti). -  Nei  concorsi  pubblici
          sono riservate le seguenti aliquote di posti:
              50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
              40  per  cento  dalla  2a  alla  3a  e dalla 3a alla 4a
          qualifica;
              30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
              30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
              30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
              30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica.
             Di tali riserve potranno fruire i candidati interni  che
          abbiano   un'anzianita'  di  cinque  anni,  maturata  nella
          qualifica  immediatamente  inferiore  a   quella   cui   si
          concorre,  ed  il  titolo  di studio richiesto ai candidati
          esterni per l'accesso  a  tale  qualifica  inferiore  salvo
          altro titolo di studio.
             Ai  fini  suddetti,  nel  primo  quinquennio  del  nuovo
          ordinamento, viene considerata equipollente  all'anzianita'
          di  qualifica  quella della carriera di appartenenza che ha
          dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
             La   riserva   sara'   totale   per  i  profili  la  cui
          professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto  in
          un   profilo  appartenente  alla  qualifica  immediatamente
          inferiore,  sempreche'  cio'  risulti   espressamente   dal
          profilo professionale della qualifica di accesso".
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4- bis e 4-quinquies, del
          D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma
          1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).    -  1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della   pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma  4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle  assunzioni  temporanee   di   personale   presso   le
          amministrazioni  dello  Stato, n.d.r.), e dell'art. 6 della
          legge  20  marzo  1975,  n.  70   (riguardante   assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
              - L'art. 11 del D.L.  n.  344/1990  (Corresponsione  ai
          pubblici  dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
          relativi  al  periodo   contrattuale   1988-1990,   nonche'
          disposizioni  urgenti in materia di pubblico impiego) cosi'
          recita:
             "Art. 11. - 1. I bandi di concorso per la copertura  dei
          posti  vacanti nelle piante organiche provvisorie o defini-
          tive  dei  ruoli  del  personale  del  Servizio   sanitario
          nazionale,  con esclusione delle posizioni funzionali rela-
          tive al nono,  decimo  e  undicesimo  livello  retributivo,
          devono prevedere una riserva nei confronti del personale in
          servizio  di  ruolo, nella misura massima del 50 per cento,
          arrotondabile  all'unita'  superiore.   Con   decreto   del
          Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro per la
          funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono indicati la
          percentuale  dei  posti  riservati  per i singoli concorsi,
          nonche' i requisiti richiesti al personale in servizio  per
          accedere  ai  relativi  concorsi,  in  conformita' a quanto
          previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11
          luglio 1980, n. 312".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere
           comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
          della loro emanazione. Il comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 344/1990 si veda
          in note alle premesse.