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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 ottobre 1991, n. 458

Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/4/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1992)
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Testo in vigore dal:  14-4-1992

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante disposizioni sullo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante: "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 12 e 14 recanti rispettivamente norme per l'ammissione ai concorsi di personale in servizio e di riserva di posti;
Vista la legge 20 maggio 1983, n. 93: legge-quadro sul pubblico impiego;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, relativa alla disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli normativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali e successive proroghe;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che individua la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 6 della citata legge n. 93/1983;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente l'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 relativo alle disposizioni da applicarsi allo Stato ed agli enti pubblici nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 che disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed in particolare l'art. 11 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 20 maggio 1987, n. 270, 17 settembre 1987, n. 494 e 25 giugno 1983, n. 348, relativi alla disciplina degli accordi collettivi di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 900.1/AG.2/CONC/3643 del 31 ottobre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Riserva dei posti nei concorsi pubblici
1. In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi in posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi VI, VII e VIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, un terzo dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unità superiore - è riservato al personale in servizio di ruolo presso l'amministrazione che indice il concorso.
2. Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 12 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale".
- L'art. 14 della sopracitata legge n. 312/1980 risulta così formulato:
"Art. 14 (Riserva dei posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;
30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
- L'art. 11 del D.L. n. 344/1990 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) così recita:
"Art. 11. - 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o defini- tive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali rela- tive al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 344/1990 si veda in note alle premesse.