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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1986)
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Testo in vigore dal:  24-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 (Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8, foglio n. 212, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;
Visto il primo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede il raggruppamento dei pubblici dipendenti in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva e la stipulazione tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di un solo accordo per ciascun comparto;
Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede l'inclusione in ciascun comparto di dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;
Visto il secondo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che fissa il procedimento per la determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi;
Visto l'accordo raggiunto in data 21 dicembre 1984 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A. e C.I.S.N.A.L.; accordo cui hanno aderito la C.I.S.A.L. nella stessa data del 21 dicembre 1984 e successivamente la CONF.S.A.L. in data 12 luglio 1985, la C.I.S.A.S. in data 25 luglio 1985 e la CONF.E.D.I.R. in data 31 luglio 1985 e la CONFAIL in data 29 ottobre 1985;
Visto l'accordo integrativo del precedente accordo 21 dicembre 1984 raggiunto fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale il giorno 11 febbraio 1986 con C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. ed il giorno 12 febbraio 1986 con la C.I.S.N.A.L.;
Sentite le regioni, alle quali gli accordi sopra indicati sono stati trasmessi rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
Viste le comunicazioni degli accordi sopra indicati effettuate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei, deputati rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva


I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'università.