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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21 (in G.U. 23/01/1991, n.19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  24-11-1990

Art. 11

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.