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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21 (in G.U. 23/01/1991, n.19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  24-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1 marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1 luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.
2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.