LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 16. 
       (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici) 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento  autonomo,
gli enti pubblici non economici a carattere nazionale  e  quelli  che
svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e  le
unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni  dei  lavoratori  da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali  per  i  quali  non  e'
richiesto il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli  iscritti
nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano  la
professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti  previsti  per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati  numericamente  alla
selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante  dalle  liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti. (2) 
  2. I lavoratori di cui  al  comma  1  possono  trasferire  la  loro
iscrizione presso altra  circoscrizione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  4.  L'inserimento  nella  graduatoria  nella   nuova   sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato. 
  3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base  delle  graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel  caso  di  enti  la  cui  attivita'  si
esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento  alle
graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti  la  cui
attivita'  si  esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
riferimento  alle  graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni   della
regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. 
  4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e
i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati  sono  determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale. 
  5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti  pubblici  non
economici a carattere nazionale e quelli che  svolgono  attivita'  in
piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono
all'assunzione dei lavoratori di cui al comma  1  mediante  selezione
sulla  base  della  graduatoria  delle   domande   presentate   dagli
interessati. Con il decreto di  cui  al  comma  4  sono  stabiliti  i
criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e
le modalita' per la informatizzazione delle liste. 
  6. Le offerte di lavoro da  parte  della  pubblica  Amministrazione
sono programmate in modo da rendere annuale  la  cadenza  dei  bandi,
secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  hanno  valore  di
principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a  statuto
ordinario. 
  8.  Sono  escluse  dalla  disciplina  del  presente   articolo   le
assunzioni presso le Forze  armate  e  i  corpi  civili  militarmente
ordinati. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988,  N.  86,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N. 160. 
                                                          (15) ((16)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D. L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 1988, n. 160 ha disposto che la modifica al presente  comma
entra in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua
ad applicarsi la disciplina vigente. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40,  comma  1)
che, ferma restando la fruizione dei benefici economici,  considerate
la situazione di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativa  al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata  di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli  spostamenti  delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospese per  due
mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18
le procedure di avviamento a selezione di cui al presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 40,  comma  1)  che  "Ferma  restando  la
fruizione  dei  benefici  economici,  considerate  la  situazione  di
emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi
del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate  allo
scopo di contrastare la diffusione del virus di cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data  8  e  9  marzo
2020, al fine di limitare gli spostamenti delle  persone  fisiche  ai
casi  strettamente  necessari,  sono   sospesi   per   quattro   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto  [...]  le  procedure  di
avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56".