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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/1/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/1996)
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Testo in vigore dal: 31-1-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   consentire   ulteriori   interventi   finalizzati   alla
ristrutturazione  e  razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche,
nel quadro  del  rilancio  della  politica  marittima  nazionale,  il
Ministro  della  marina  mercantile  e'  autorizzato  a  concedere  i
contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599,
come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo  1985,  n.  111,
all'articolo  7  della  medesima  legge n. 111 del 1985, nonche' agli
articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno  1989,  n.  234,  con  le
modalita'   stabilite   dalla  presente  legge  e  nei  limiti  degli
stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal  fine  autorizzati,
nel  triennio  1991-1993,  limiti  di  impegno in ragione di lire 100
miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno  1992  e  di
lire 80 miliardi per l'anno 1993.
  2.  Per  consentire  ulteriori  interventi  a  favore delle imprese
armatoriali, il Ministro della marina  mercantile  e'  autorizzato  a
concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge
n.  234 del 1989, nonche' agli articoli 11 e 12 della medesima legge,
come interpretati e integrati dall'articolo 1  del  decreto-legge  18
ottobre  1990,  n.  296,  convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n.
383, con le modalita' stabilite dalla presente  legge  e  nei  limiti
degli  stanziamenti  di  cui  al  presente  comma.  Sono  a  tal fine
autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione  di
lire  40  miliardi  per  l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno
1993.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1;
             -  La  legge  n.  599/1982  reca:  "Provvidenze a favore
          dell'industria cantieristica navale". L'art.  11  di  detta
          legge, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 111/1985,
          cosi' recita:
             "Art.  11  (Aumento  del  contributo).  -  Nel  caso  di
          commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri
          maggiori  e  medi  in  situazioni  di  crisi  produttiva  o
          aziendale,  prevista  dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e
          nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo,
          il Ministro della marina mercantile di concerto con  quello
          del  tesoro  puo'  elevare  il contributo di cui all'art. 1
          della presente legge del 20 per cento".
             -  La  legge  n.  111/1985  reca:  "Provvidenze a favore
          dell'industria  delle  costruzioni  e   delle   riparazioni
          navali". L'art. 7 cosi' recita:
             "Art.  7.  -  Il calcolo per riferire il contributo alla
          data del contratto o di inizio dei  lavori,  ai  sensi  del
          terzo  comma  dell'articolo  2  della  presente  legge,  e'
          effettuato in sede di liquidazione  finale,  tenendo  conto
          dei  tempi  con  cui il contributo stesso e' effettivamente
          corrisposto, sulla base del  tasso  commerciale  e  per  un
          periodo  non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a
          20 mesi per i cantieri medi e a  18  mesi  per  i  cantieri
          minori.
             Le  disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo
          12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente
          modificate, si applicano anche ai contratti di  costruzione
          o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983".
             -  Il  testo  delle disposizioni della legge n. 234/1989
          (Disposizioni  concernenti  l'industria  navalmeccanica  ed
          armatoriale   e   provvedimenti   a  favore  della  ricerca
          applicata  al  settore  navale,  alle  quali  il   presente
          articolo fa rinvio, e' il seguente:
             "Art.  2  (come  modificato  dall'art. 3 della legge qui
          pubblicata).  1. Per le nuove costruzioni delle  navi  com-
          plete  e  per  i  lavori  e le unita' di cui all'art. 1, il
          Ministro  della  marina  mercantile  puo'  concedere   alle
          imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di
          costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31
          dicembre   1990,   un   contributo   calcolato  sul  valore
          contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali  aggiunte
          o  varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione
          della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e
          1988. La predetta percentuale e' ridotta al  20  per  cento
          per  le  commesse  relative  a  nuove costruzioni di valore
          inferiore ai 6 milioni di ECU.
             2. Per gli anni 1989 e 1990, il  Ministro  della  marina
          mercantile,  con  proprio  decreto,  tenuto conto di quanto
          disposto dall'art. 4, paragrafo  3,  della  direttiva  CEE,
          stabilisce    eventuali   variazioni   alle   aliquote   di
          contribuzione previste nel comma 1.
             3. Il Ministro della marina mercantile  puo'  stabilire,
          con  proprio  decreto,  le  aliquote del contributo fino al
          massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai
          6 milioni di ECU, nei casi di:
               a) proposte di commesse per le  quali  le  imprese  di
          costruzione   navale   nazionali   vengano  a  trovarsi  in
          concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
               b) proposte di commesse per le  quali  le  imprese  di
          costruzione   navale   nazionali   vengano  a  trovarsi  in
          concorrenza  con  imprese  di  Paesi  comunitari  i   quali
          applichino  aiuti  piu'  elevati rispetto a quelli previsti
          dal comma 1;
               c) commesse per la costruzione di  navi  destinate  al
          traffico di cabotaggio.
             4.  Qualora  la  Commissione  delle Comunita' economiche
          europee richieda la notifica preventiva delle  proposte  di
          singoli  aiuti  ai  sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della
          Direttiva CEE, la concessione dell'aiuto  e'  sospesa  fino
          all'autorizzazione  della  Commissione  e  sono  sospesi  i
          termini previsti per lo stesso aiuto.
             5. Il Ministro della marina mercantile  puo'  stabilire,
          con  proprio  decreto,  aliquote  di contributo superiori a
          quelle indicate  nel  presente  articolo  per  le  commesse
          provenienti  da  Paesi  in  via  di  sviluppo,  sempre  che
          ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo  7,
          della  direttiva  CEE.  Le  singole  proposte di aiuto sono
          previamente notificate  alla  Commissione  delle  Comunita'
          economiche   europee   per   la  verifica  della  specifica
          componente   "sviluppo   dell'aiuto   proposto   e    della
          conformita'  dello  stesso  con le condizioni stabilite dal
          gruppo di lavoro n.  6  dell'OCSE  (Organizzazione  per  la
          cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art.
          4, paragrafo 7, della direttiva CEE.
             6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per
          lavori  di  trasformazione  e modificazione navale iniziati
          nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si
          applica per detti  lavori  la  riduzione  prevista  per  le
          costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
             7.  Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini
          della concessione dei contributi di  cui  al  comma  1,  le
          dichiarazioni  di  costruzione  in  proprio dell'impresa di
          costruzione navale, purche' la data di  inizio  dei  lavori
          ricada  nel  periodo indicato nel predetto comma 1. In tale
          caso  le  aliquote  si  calcolano  sul  valore   dichiarato
          dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
             8.  Il  contributo e' riferito alla data di stipulazione
          del contratto di costruzione o, in assenza di  contratto  e
          nel  caso  di  trasformazione  e modificazione navale, alla
          data di inizio dei lavori.
             9. Il calcolo per riferire il contributo alla  data  del
          contratto  o  di  inizio  dei lavori, ai sensi del presente
          articolo, e' effettuato in  sede  di  liquidazione  finale,
          tenendo  conto  dei  tempi  con cui il contributo stesso e'
          effettivamente   corrisposto,   sulla   base   del    tasso
          commerciale.
             10.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata la spesa di  lire  44.600  milioni  per  l'anno
          1989,  di  lire  83.000  milioni  per l'anno 1990 e di lire
          222.000 milioni per l'anno 1991".
             "Art.  6.  -  1.  Alle  imprese  di  costruzione  e   di
          riparazione   navale   le   quali,   in   conformita'  alle
          indicazioni contenute nel capo  III  della  Direttiva  CEE,
          effettuano  nel  periodo  1› gennaio 1987-31 dicembre 1990,
          investimenti    atti    a    rendere    piu'     efficiente
          l'organizzazione  produttiva,  a  razionalizzare  l'assetto
          impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro  sotto
          l'aspetto  sanitario,  di  sicurezza  ed  ambientale, senza
          aumento di produzione, tenendo anche conto delle  riduzioni
          di  capacita'  gia'  effettuate nel periodo 1984-1986 ed in
          conformita'  ai  piani approvati dal Ministero della marina
          mercantile, puo' essere concesso un contributo pari  al  40
          per cento dell'investimento.
             2.  Sono  altresi'  ammesse  al contributo, nella misura
          dell'80  per  cento  dei  relativi  importi,  le  spese  di
          ammodernamento  e  di manutenzione straordinaria dei bacini
          di  carenaggio,  delle  banchine   di   accosto   e   delle
          infrastrutture  aziendali e comuni di cui sono proprietarie
          o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1  o  le
          societa'  e/o  enti  dagli stessi controllati o agli stessi
          collegati ai sensi dell'art. 2359  del  codice  civile,  in
          conformita' a piani di investimento specifici.
             3.  Sulla  base degli specifici piani di investimento di
          cui  al  comma  2,  sono  ammessi  ad  accedere   a   detto
          contributo,   sia   direttamente  sia  attraverso  societa'
          appositamente  costituite  ai  sensi  del  decreto-legge  6
          aprile  1983,  n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti  portuali  nel
          cui  ambito  demaniale operino complessi cantieristici e di
          riparazione navale la cui  attivita'  sia  disciplinata  in
          base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.
             4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con
          decreto del Ministro della marina mercantile.
             5.  Sono  ammessi  al  contributo anche gli investimenti
          effettuati  con  il  ricorso  al  sistema  della  locazione
          finanziaria.
             6.  Le iniziative ammesse a contributo devono essere ul-
          timate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.
             7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse  a
          contributo puo' essere prorogato fino ad un anno ove ne sia
          fatta  richiesta,  sempreche'  la  mancata  ultimazione sia
          dovuta a cause non  imputabili  al  beneficiario  ovvero  a
          sopravvenute ragioni di carattere tecnico.
             8.  Al  raggiungimento  del 50 per cento della spesa per
          l'investimento  ammesso  ai  sensi  del  presente  articolo
          possono  essere  concessi  anticipi  sul contributo, previa
          presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari  agli
          anticipi stessi.
             9.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e'
          autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno  1989
          e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
             "Art.  7.  -  1. Alle imprese di demolizione navale puo'
          essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari
          a lire 35.000 per tonnellata  di  stazza  lorda  compensata
          convenzionale  demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno
          1989; a lire 25.000 per l'anno  1990;  a  lire  20.000  per
          l'anno  1991.  I contributi concessi sono riferiti a lavori
          iniziati nel periodo dal 1› gennaio  1987  al  31  dicembre
          1991.
             2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al
          comma   1,  il  tonnellaggio  di  stazza  lorda  compensata
          convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di
          stazza lorda per i coefficienti che saranno  stabiliti  con
          decreto   del   Ministro   della   marina   mercantile  con
          riferimento   alle   navi  stazzate  secondo  la  normativa
          nazionale  o  a  quelle  stazzate  in   conformita'   della
          convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa
          esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.
             3.    Quando,   nell'ambito   della   stessa   categoria
          tipologica, il calcolo effettuato secondo le  modalita'  di
          cui  al comma 2 da' luogo ad un valore piu' basso di quello
          massimo  della  classe   di   tonnellaggio   immediatamente
          inferiore,  il  tonnellaggio  di  stazza  lorda  compensata
          convenzionale e' considerato pari al valore  piu'  elevato.
          La  cifra  ottenuta e' arrotondata all'unita' per difetto o
          per eccesso.
             4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:
               a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;
               b) rimorchiatori e spintori  con  apparato  motore  di
          potenza  non  inferiore  a  500  HP se inferiori alle 1.000
          TSLC.
             5. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989,
          e  di  lire  3.000  milioni  per ciascuno degli anni 1990 e
          1991".
             "Art. 9. - 1. Per i lavori  relativi  alla  costruzione,
          trasformazione,  modificazione  e  grande riparazione delle
          unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri  nazionali
          o  dei  Paesi  membri  delle Comunita' europee, il Ministro
          della marina mercantile puo' concedere alle imprese  aventi
          i  requisiti  per  essere  proprietarie di navi italiane ai
          sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
          un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
             2. Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  inteso  ad
          allineare  le  condizioni  praticate  dagli  enti creditizi
          nazionali a quelle conformi alla risoluzione del  Consiglio
          dell'OCSE   del   3   agosto   1981  (accordo  sui  crediti
          all'esportazione  di  navi)  e  successive  modifiche,   di
          seguito denominata "accordo OCSE".
             3.  Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
          dell'opera, comprensivo dell'eventuale  revisione  e  delle
          aggiunte  e/o  varianti  risultanti  da  atti di data certa
          anteriore all'ultimazione  dei  lavori  o,  in  assenza  di
          contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso
          ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati
          stipulati  successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le
          quali, in assenza di contratto, i relativi  lavori  abbiano
          avuto inizio da tale data.
             4.  L'importo  del  contributo non puo' essere superiore
          alla  differenza  tra  due  piani  d'ammortamento  a   rate
          costanti,  riferiti  all'80  per  cento  del prezzo e della
          durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
          citato accordo OCSE e l'altro al tasso  di  riferimento  da
          applicare  ai  finanziamenti  per il credito navale fissato
          semestralmente con proprio decreto dal Ministro del  tesoro
          e  vigente  alla  data  del  contratto  o,  in  assenza  di
          contratto, alla data di inizio dei lavori".
             "Art.  10.  -  1.  Il  contributo  di  cui all'art. 9 e'
          concesso con decreto del Ministro della  marina  mercantile
          ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata
          di  otto  anni  e sei mesi decorrenti dal 1› marzo o dal 1›
          settembre successivi all'inizio dei lavori,  da  accertarsi
          sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata
          prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
             2.  Il  contributo  puo'  essere  corrisposto  in  unica
          soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione  dei
          lavori  o,  dietro presentazione di fidejussione bancaria o
          assicurativa,  al  raggiungimento  del  10  per  cento  dei
          lavori.
             3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove
          costruzioni,  per  i quali sia stata chiesta la concessione
          del contributo, devono essere ultimati, pena  la  decadenza
          del  contributo  stesso, entro trenta mesi dal loro inizio.
          Per quelli relativi alla  trasformazione,  modificazione  e
          grande   riparazione,  il  termine  di  ultimazione  e'  di
          ventiquattro mesi. Detti termini possono  essere  prorogati
          dal   Ministro   della   marina   mercantile   per  ragioni
          esclusivamente di  ordine  tecnico  ed  ove  ne  sia  fatta
          richiesta prima della scadenza.
             4.  Il Ministro della marina mercantile, successivamente
          all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva  il
          contributo secondo le modalita' previste dell'art. 9.
             5.   Se  l'accertamento  definitivo  dell'ammontare  del
          contributo da'  luogo  a  differenze  positive  rispetto  a
          quello  calcolato  in  via  presuntiva,  il  Ministro della
          marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni
          a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei
          mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione
          prescelta.
             6. Nel caso in cui si debba procedere ad  una  riduzione
          di  impegno,  il Ministro della marina mercantile provvede,
          contestualmente    all'emanazione     del     provvedimento
          definitivo,  al  recupero in un'unica soluzione delle somme
          gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla
          base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla  data  di
          emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
             "Art.  11.  -  1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria
          del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere
          o a far  mantenere  la  nave  di  proprieta'  italiana  per
          quattro  anni dalla fine dei lavori relativi all'unita' per
          la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso
          e' calcolato secondo quanto indicato al comma  4  dell'art.
          9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante
          dal decreto del Ministro del tesoro.
             2.  Qualora  la  nave  per  la  quale  e'  stato assunto
          l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero  prima
          del   termine   di  cui  allo  stesso  comma  1,  l'impresa
          beneficiaria del  contributo  e'  tenuta  a  restituire  al
          Ministero   della  marina  mercantile,  preventivamente  al
          rilascio   dell'autorizzazione   alla   dismissione   della
          bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del
          50 per cento.
             3.   La   perdita   dell'unita'   non   da'  luogo  alla
          restituzione del contributo gia' erogato".
             "Art. 12. - 1.  Il  Ministero  della  marina  mercantile
          valuta la congruita' del prezzo di cui al comma 3 dell'art.
          9,   tenuto   conto  anche  delle  eventuali  forniture  ed
          attrezzature fuori contratto, connesse  o  pertinenti  alla
          commessa.
             2.   Il   prezzo  accertato  dal  Ministero  del  marina
          mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per  cento
          per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
             3.  Per  le  finalita' di cui al comma 2 dell'art. 10 e'
          autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.
             4. Per le finalita' di cui agli articoli 9 e  11  e  del
          presente  articolo,  e'  autorizzato  per  la durata di cui
          all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000
          milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991".
             "Art.  14.   -   1.   Alle   imprese   di   costruzione,
          trasformazione,   riparazione   e   demolizione  navale  in
          effettivo  esercizio  del  31  dicembre  1970  che  attuino
          nell'arco  di tempo del 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990
          progetti irreversibili di riconversione  industriale  verso
          settori  diversi da quello della cantieristica navale o che
          effettuino  chiusure  totali  o  parziali,   riducendo   la
          capacita'   produttiva   del   settore  delle  costruzioni,
          trasformazioni,  riparazioni  e  demolizioni  navali,  puo'
          essere  concesso  dal  Ministro  della marina mercantile un
          contributo corrispondente a:
               a) per riconversioni, chiusure parziali  ed  effettive
          riduzioni    di   capacita'   produttiva:   ammontare   del
          trattamento di  fine  rapporto  corrisposto  ai  lavoratori
          usciti   dal   settore,   spese  di  consulenza,  spese  di
          conversione  ed  indennita'  ai  lavoratori  per  la   loro
          riqualificazione;
               b)  per  chiusure totali: ammontare del trattamento di
          fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore,
          spese  di  consulenza  e  valore  contabile  residuo  delle
          installazioni.
             2.  Ai  fini  delle  disposizioni  di cui al comma 1, si
          tiene conto delle riduzioni di  capacita'  gia'  effettuate
          nel periodo 1984-1986.
             3.  Per  la  quota parte di trattamento di fine rapporto
          relativa ai lavoratori  appartenenti  alle  compagnie  ramo
          industriale  e  carenanti  del  porto di Genova il predetto
          contributo  spetta  al  soggetto  delegato  ad  erogare  il
          trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.
             4.  I  piani  relativi  dovranno  essere  comunicati  al
          Ministero della marina mercantile per la loro approvazione,
          previo parere del comitato di cui all'art. 23".
             Con riguardo all'art. 2 di  cui  sopra  si  precisa  che
          l'articolo unico del D.M. 13 ottobre 1989 (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  63  del  16  marzo  1990) ha cosi'
          diposto:
             "A  decorrere  dal  1› gennaio 1989 e con riferimento ai
          contratti stipulati a partire da tale data, le  percentuali
          di  contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
          14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente,  dal
          28% al 26% e dal 20% al 16%.
             Con  la  medesima decorrenza di cui al comma precedente,
          l'aliquota  massima  di  contributo  di  cui  al  comma   3
          dell'art.  2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata
          al 26%".
             Successivamente l'articolo unico del D.M. 5  marzo  1990
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 128 del 4 giugno
          1990) ha cosi' disposto:
             "A decorrere dal 1› gennaio 1990 e  con  riferimento  ai
          contratti  stipulati a partire da tale data, le percentuali
          di contribuzione di cui al primo comma  dell'art.  2  della
          legge  14  giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte,
          rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.
             Con la medesima decorrenza di cui al  comma  precedente,
          l'aliquota  massima  di  contributo  di  cui al terzo comma
          dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e'  fissata
          al 20%".
             L'art.   1  della  legge  28  marzo  1991,  n.  107,  ha
          autorizzato, per le finalita' di cui  al  medesimo  art.  2
          l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, per l'anno 1990.
             L'art.  1 della medesima legge 28 marzo 1991, n. 107, ha
          autorizzato, per le finalita' di cui agli articoli 9  e  10
          di cui sopra e per la durata indicata nel medesimo art. 10,
          commi  1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000
          milioni per l'anno 1990.
             - L'art. 1  del  D.L.  n.  296/1990  (Interpretazione  e
          modifica  delle  leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre
          1986,  n.  856,  in  materia  di  benefici   alle   imprese
          armatoriali) cosi' dispone:
             "Art. 1. - 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12
          della  legge  14  giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad
          accrescere  la  competitivita'  delle  imprese  armatoriali
          nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non
          appartenenti  alla  CEE, nell'osservanza delle regole sulla
          concorrenza vigenti nell'ambito della stessa  CEE,  saranno
          cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave
          o altra unita' contemplata dalla legge stessa:
               a)  nel  caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il
          differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della
          bandiera e riguardanti in particolare  il  trattamento  dei
          marittimi  e  il  regime fiscale delle imprese, rispetto ai
          costi di esercizio di unita' equivalente di proprieta'  non
          italiana  battente  bandiera  di  convenienza,  determinato
          dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
               b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12,  comma
          1, entro il valore di due mute di contenitori;
               c)  nel  caso  dell'art.  12, comma 2, entro l'importo
          delle spese ed oneri  per  primo  armamento  effettivamente
          sostenuti e documentati.
             2.   I   benefici   di   cui   al   comma  1,  anche  se
          complessivamente considerati, non potranno comunque  super-
          are  l'importo  massimo  di  814.000  ECU su base annua per
          unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio
          attribuito alla moneta italiana alla  data  della  consegna
          dell'unita'.  La liquidazione del contributo corrispondente
          ai predetti benefici  sara'  disposta,  dopo  l'entrata  in
          esercizio  dell'unita',  con  decreto  del  Ministro  della
          marina mercantile ai sensi dell'art.  10,  comma  4,  della
          legge 14 giugno 1989, n. 234.
             3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma
          2  possono  essere concesse solo per casi specifici, previa
          autorizzazione della Commissione CEE.
             4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita'  entro
          il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno
          i  presupposti  di  esso,  comportera'  la  sospensione del
          pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la  parte
          residua,  fermo  restando  il  disposto di cui all'art. 11,
          commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
             5. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
          comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234".