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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  6-7-1989

Art. 11

1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.
2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dimissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.
3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato.