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LEGGE 22 marzo 1985, n. 111

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

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Testo in vigore dal:  20-4-1985

Art. 7


Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983.
Nota all'art. 7, secondo comma:
- Il testo dell'art. 12, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 396, è il seguente:
"Art. 12. (Aumento dei costi di produzione). - Per far fronte ai rilevanti aumenti dei costi di produzione, con decreto del Ministro della marina mercantile, può essere concesso ai cantieri costruttori maggiori, medi e minori, in casi di contratti di nuova costruzione o di prima vendita, di cui all'articolo 3, primo comma, nei quali sia inserita la clausola del prezzo fisso, un contributo non superiore all'aumento percentuale dei costi di produzione, riferito al prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, intervenuto tra la data di stipulazione del contratto e quella di ultimazione dei lavori".
L'intero art. 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, viene abrogato dall'art. 9, secondo comma, della presente legge.