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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1991, n. 307

Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/10/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377 (in G.U. 29/11/1991, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1991)
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Testo in vigore dal: 3-10-1991
al: 29-11-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti il  regime  fiscale  di  taluni  redditi  di
capitale, nonche' la  disciplina  del  versamento  di  acconto  delle
imposte sui redditi ed altre disposizioni tributarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il presente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In deroga a quanto disposto nel comma 2  dell'articolo  4  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi  e
altri frutti derivanti dai certificati di  deposito  e  dai  depositi
nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non  oltre
dodici mesi, e' elevata dal 25 al 30 per cento.  La  disposizione  si
applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Fino alla data di entrata in vigore  dei  decreti  legislativi
previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  il
versamento di acconto di cui all'articolo  35  del  decreto-legge  18
marzo 1976, n. 46, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.  Nell'anno  1991  il
versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito,
relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10  dell'articolo
7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di  ottobre
deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare
delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del  versamento
di acconto effettuato alla scadenza di giugno.". 
  3. Le societa' risultanti dalle operazioni di  ristrutturazione  di
cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare,  se
non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di  cui
all'articolo 35 del decretolegge 18 marzo 1976,  n.  46,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249,  e  successive
modificazioni, nella misura e con le modalita' previste dal  comma  3
dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo. 
  4. Per gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 1991
da parte  dei  contribuenti  diversi  dalle  societa'  e  dagli  enti
soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  quarto  comma,  lettera  b),
dell'articolo 2 della legge 23 marzo  1977,  n.  97,  e  al  comma  2
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Per lo  stesso
anno gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli  9  e  92
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre  1981,  n.  661,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non
si applicano in caso di insufficiente  versamento  della  prima  rata
scaduta anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento  della
somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto  sulla  base  della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, sempre che  la
differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4  del
citato decreto-legge n.  69  del  1989,  e  la  somma  effettivamente
versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata. 
  5.  La  soprattassa   per   omesso   o   insufficiente   versamento
dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e  successive
modificazioni,  e  dal  decreto-legge  23  dicembre  1977,  n.   936,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978,  n.  38,
e' stabilita nella misura  del  40  per  cento.  La  disposizione  si
applica a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Nella stessa  proporzione  e'  deducibile,  per  quote
costanti nel periodo di imposta in cui avviene  il  pagamento  e  nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  pagata  dalle
societa' stesse."; 
    b) nell'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la  deduzione  e'  ammessa,
per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e  nei
quattro successivi."; 
    c) nell'articolo 110, comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  ",
nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli  immobili
pagata nel periodo di imposta." sono sostituite  dalle  seguenti:  ".
Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,  la  deduzione  e'  ammessa,  per
quote costanti, nell'esercizio in cui  avviene  il  pagamento  e  nei
quattro successivi.". 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i  pagamenti
relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.