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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1991, n. 306

Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2003)
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Testo in vigore dal: 15-10-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri,  ed
in particolare gli articoli 173 e 174, quarto comma;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967,
n. 215,  concernente  il  personale  in  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche  e  culturali  all'estero,  ed  in particolare l'art. 12,
ottavo comma;
  Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante ordinamento  degli
uffici  degli  addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in servizio all'estero e trattamento economico  del  personale  della
Difesa ivi destinato;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 7 marzo 1991;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 giugno 1991;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  norme  del  presente  regolamento  si applicano al seguente
personale in servizio all'estero:
    a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari
esteri;
    b) persone incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare
di prima categoria ai sensi dell'art. 169 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
    c)  persone  estranee  all'Amministrazione degli affari esteri di
cui essa si avvale ai sensi dell'art. 168 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
    d)  personale  ispettivo,  direttivo  ed insegnante dei ruoli del
Ministero  della  pubblica  istruzione,  professori  universitari   e
funzionari  di  ruolo  dello  Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
    e)  personale  che  fa   parte   degli   uffici   degli   addetti
dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27
dicembre 1973, n. 838;
    f) personale civile o militare  per  cui  sia  comunque  prevista
l'applicazione   dell'art.  173  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo dell'art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 si
          veda in nota all'art. 1. Per  il  testo  del  quarto  comma
          dell'art. 174 del medesimo decreto si veda in nota all'art.
          2.
             -  Si  trascrive il testo dell'intero art. 12 del D.P.R.
          n.  215/1967:
             "Art.  12  (Aumenti  per  situazione  di  famiglia).   -
          L'assegno  di sede all'estero e' aumentato del 20% a favore
          del  personale  coniugato  il  cui  coniuge  non   eserciti
          attivita' lavorativa retribuita.
             L'aumento  di cui al primo comma non compete nei casi di
          nullita', annullamento, separazione  legale  o  consensuale
          omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione
          o   scioglimento   di  matrimonio  pronunciati  da  giudice
          straniero anche se non delibati.
             All'impiegato capo famiglia coniugato  spetta  per  ogni
          figlio  a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero
          pari al 5%.
             Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il
          secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a
          carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente
          al 15% ed al 5%.
             Agli effetti  del  presente  decreto  si  intendono  per
          familiari  a  carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i
          figli legittimi, i  figli  legittimati,  i  figli  naturali
          legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i
          figli  nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i
          figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'  e
          quelli  che  si trovano nelle condizioni previste dall'art.
          1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti  di
          cui  al  quarto comma si intendono a carico anche le figlie
          nubili maggiorenni con essi conviventi.
             Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli  aumenti
          di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.
             Ai  fini del presente decreto si intende per "assegno di
          sede" quello previsto dal primo comma dell'art.  11  e  per
          "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo
          dell'assegno  di  sede con gli aumenti, in dipendenza della
          situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
             Per quanto riguarda gli aumenti  previsti  dal  presente
          articolo  si  applicano  le  disposizioni di cui al sesto e
          settimo comma dell'art.   173, al  quarto  comma  dell'art.
          174,  all'undecimo  comma  dell'art.  266  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 168, 169 e 173 del  D.P.R.  n.
          18/1967   (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri) e' il seguente:
             "Art. 168 (Esperti). -  L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale dello Stato o di  enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango.
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o  linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
          uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale  dello
          Stato  o  da  enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
          esteri puo' utilizzare in via eccezionale,  e  fino  ad  un
          massimo  di  dieci  unita',  persone estranee alla pubblica
          amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione fisica idonea ad  affrontare  il  clima  della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico le persone predette prestano promessa solenne
          ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.
          L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere.
             L'esperto   inviato   in   servizio  presso  un  ufficio
          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.   32   nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento   economico,  a  quello  di  primo  segretario,
          consigliere o primo consigliere ovvero di console  aggiunto
          o  console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica
          di addetto per  il  settore  di  sua  competenza.  Per  gli
          esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
          degli  articoli  142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili,
          148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con decreto del Ministro degli affari  esteri,  sentito  il
          consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro  e,  per  il  personale  di altre
          amministrazioni o di enti pubblici, anche con  il  Ministro
          competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali.
             Alla   stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu'
          incarichi purche', nel complesso,  non  superino  gli  otto
          anni.  Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
          giudizio del Ministro degli affari esteri.
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare un posto di organico in rappresentanze  permanenti
          presso  organismi  internazionali,  non possono superare il
          numero di venticinque. Il Ministro degli affari esteri puo'
          chiedere che il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  metta  a  disposizione  dell'Amministrazione degli
          affari  esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi   del
          Ministero  stesso  di  grado  non  inferiore a direttore di
          sezione o equiparato,  in  posizione  di  fuori  ruolo  per
          essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
             Gli  esperti  che  l'Amministrazione degli affari esteri
          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea".
             "Art.  169 (Incarico della direzione di uffici consolari
          di I  categoria).  -  Il  Ministro  puo',  per  particolari
          esigenze  di  servizio e su parere favorevole del consiglio
          di amministrazione, incaricare della  direzione  di  uffici
          consolari   di   I   categoria  persone  che  abbiano  gia'
          appartenuto alla carriera diplomatica.
             L'incarico e' conferito per un periodo non  superiore  a
          tre  anni  e  puo'  essere  rinnovato alla scadenza, con le
          stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a  tre
          anni.  L'incarico  e'  in  qualsiasi  momento  revocabile a
          giudizio del Ministro.
             Si applicano le disposizioni degli articoli 142,  143  e
          148".
             "Art.  173  (Aumenti  per  situazione  di  famiglia).  -
          L'indennita' di servizio all'estero e' aumentata del 20%  a
          favore  del personale coniugato il cui coniuge non eserciti
          attivita' lavorativa retribuita.
             L'aumento  di  cui  al  comma precedente non compete nei
          casi  di  nullita',  annullamento,  separazione  legale   o
          consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
          separazione  o  scioglimento  di  matrimonio pronunciati da
          giudice straniero anche se non delibati.
             All'impiegato capo famiglia coniugato  spetta  per  ogni
          figlio  a  carico  un  aumento  dell'indennita' di servizio
          all'estero pari al 5%.
             Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il
          secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a
          carico un aumento dell'indennita'  di  servizio  all'estero
          pari rispettivamente al 15% e al 5%.
             Nel  caso  di piu' figlie nubili maggiorenni gli aumenti
          di cui al comma precedente spettano  soltanto  per  due  di
          esse.
             Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili
          qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano
          stabilmente nella sede del titolare della indennita', fatta
          eccezione  per i figli che non possono risiedere nella sede
          stessa per ragioni di studio o perche' costretti da ragioni
          di salute a permanere in case di cura.  Nei casi in cui gli
          aumenti per situazione di famiglia non  siano  corrisposti,
          compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno.
             La  nozione  di  residenza  stabile  agli  effetti delle
          disposizioni contenute nel comma precedente, nonche' i casi
          e le condizioni  in  cui  le  disposizioni  stesse  trovano
          applicazione  sono determinati dal regolamento che dettera'
          altresi' opportune norme transitorie per  il  personale  in
          servizio all'estero all'atto della sua emanazione".
             -   Il   D.P.R.   n.   215/1967   contiene  disposizioni
          riguardanti il  personale  in  servizio  nelle  istituzioni
          scolastiche e culturali all'estero.
             - La legge n. 838/1973 contiene disposizioni riguardanti
          l'ordinamento  degli  uffici  degli  addetti  all'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica in  servizio  all'estero  e
          trattamento   economico  del  personale  della  Difesa  ivi
          destinato.