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LEGGE 11 febbraio 1963, n. 79

Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le quote di aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.