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LEGGE 11 febbraio 1963, n. 79

Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  quote  di  aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto
legislativo  luogotenenziale  21  novembre 1945, n. 722, e successive
modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle
spettanti,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n.
324,  e  successive  modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni
indicati  negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi
restando   gli   altri  criteri  e  condizioni,  anche  per  i  figli
maggiorenni,  qualora  frequentino l'Universita', per tutta la durata
del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.