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LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
Testo in vigore dal:  14-2-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire 1000 mensili lorde per il periodo 1 febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1500 mensili lorde dal 1 luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del Comune di residenza. (1)
Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.
La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai, fini dell'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.
Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.
La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.
I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.(3)
((3A))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 4) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 febbraio 1959.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1960, n. 1564 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui importo mensile lordo non superi le lire 50.000."
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AGGIORNAMENTO (3A)
La L. 22 dicembre 1960, n. 1564, come modificata dalla L. 6 febbraio 1963, n. 44, ha disposto (con l'art. 2) che: "L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta." La suddetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.