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LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
Testo in vigore dal: 27-5-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  statale  il  cui  trattamento  per stipendio, paga o
retribuzione  e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  gennaio  1956, n. 19, e successive
modificazioni,  e'  attribuita  una  indennita'  integrativa speciale
mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in
lire  40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale
dell'indice  del  costo  della  vita relativo agli ultimi dodici mesi
anteriori  al  luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a
quello  del  giugno  1956,  che  si  considera  uguale  a  100. Nella
percentuale  che  misura  la  variazione,  si  trascurano le frazioni
dell'unita'  fino  a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso
le frazioni superiori.
  Si  intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi
considerati,  la  media  aritmetica dei rispettivi indici mensili del
costo  stesso  accertati  dall'Istituto  centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio. (4)
  L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
    a)  e'  ridotta  nella  stessa  proporzione della riduzione dello
stipendio,  o  della  paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario,  di  aspettativa,  di  sanzione  disciplinare od altra
posizione  di  stato  che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
    b)  non  e'  cedibile,  ne'  pignorabile,  ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento; (9) ((10))
    c)  e'  esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non  concorre  a  formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;((10))
    d)  non  e'  dovuta  al  personale  civile e militare in servizio
all'estero  fornito  dell'assegno  di  sede  previsto  dalla  legge 4
gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. (1)
  L'indennita'  integrativa  speciale  compete ad un solo titolo, con
opzione  per  la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo
di impieghi.
  Per   l'esercizio   1   luglio   1959-30   giugno  1960,  l'importo
dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e'
stabilito in lire 2400 mensili nette.
  Per  ciascuno  degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita'
integrativa  speciale  sara' determinato con decreto del Ministro per
il tesoro.(6) (8)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  3  marzo  1960,  n.  185  ha disposto (con l'art. 1) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  16  luglio  1960,  n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  10  agosto  1964,  n. 656 ha disposto (con l'art. 6) che la
modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1965.
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  31  luglio  1975,  n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A
parziale  modifica  delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile
spettante  al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  ed in
quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per
il  tesoro,  con  effetto  dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno,
sulla  base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo
della  vita  accertati  dall'Istituto,  centrale  di  statistica; con
riferimento  al  trimestre  agosto-ottobre  1974 considerato uguale a
100,  e  valutati  ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria   e   commercio   per   i   due   trimestri  compresi,
rispettivamente,  nei  precedenti  periodi  1  maggio-31  ottobre e 1
novembre-30 aprile".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla
L.  25  marzo  1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A
parziale  modifica  delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni   della   misura   dell'indennita'   integrativa  speciale
spettante   al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  sono
apportate  trimestralmente,  con  effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione  dell'indice  del costo della vita accertato dall'Istituto
centrale  di  statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre
1982,  considerato  uguale  a  100,  rispettivamente, per i trimestri
novembre-gennaio,  febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e
valutato   ai   fini   dell'indennita'  di  contingenza  del  settore
dell'industria".
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte  Costituzionale  con  sentenza 6-9 marzo 1990, n. 115 (in
G.U.  1a  s.s.  14/03/1990,  n.  11)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  terzo  comma, lett. b), della legge 27
maggio  1959  n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attivita'  ed  in  quiescenza)  nella  parte  in  cui  non prevede la
pignorabilita',   sequestrabilita'   e   cedibilita'  dell'indennita'
integrativa  speciale  istituita  al  primo comma dell'articolo, fino
alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti
del personale.
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in
G.U.  1a  s.s.  26/05/1993,  n.  22)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma,
lettere  b)  e  c),  della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti
economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli
articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del
testo  unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti  civili  e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26
della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli
enti  pubblici  e  del rapporto di lavoro del personale dipendente) e
con  gli  articoli  14  della  legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma
dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma
delle  ferrovie  dello  Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210
(Istituzione  dell'ente  "Ferrovie  dello Stato"), nella parte in cui
non  prevedono,  per  i trattamenti di fine rapporto ivi considerati,
meccanismi   legislativi   di   computo  dell'indennita'  integrativa
speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione."