LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 3-4-1975
                              Art. 13.
                      (Indennita' di anzianita)

  All'atto   della   cessazione  dal  servizio  spetta  al  personale
un'indennita'  di anzianita', a totale carico dell'ente, pari a tanti
dodicesimi  dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque
sia il numero di mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono gli
anni di servizio prestato.
  Per  servizio  prestato  ai  fini  del presente articolo si intende
quello  effettivamente  prestato  senza interruzione presso l'ente di
appartenenza,  nonche' i periodi la cui valutazione ai fini stessi e'
ammessa  esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui
il  regolamento  del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale
del dipendente.
  La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale
a  contratto  e,  proporzionalmente  alla  durata  del  servizio,  al
personale straordinario di cui all'articolo 6.