LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1999)
Testo in vigore dal: 27-5-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
                     (Indennita' di buonuscita)

  L'OPAFS  corrisponde  ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a
titolo  di indennita' di buonuscita, la somma risultante dal prodotto
dei  mesi  di  servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del
totale  dell'ammontare  dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale
assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti.
  La  frazione  di  mese  superiore a quindici giorni si arrotonda al
mese  intero  per  eccesso,  quella  di  durata  pari od inferiore si
trascura. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in
G.U.  1a  s.s.  26/05/1993,  n.  22)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  combinato disposto dell'articolo 1, terzo comma,
lettere  b)  e  c),  della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti
economici  al  personale  statale  in attivita' ed in quiescenza) con
l'art. 14 della presente legge "nella parte in cui non prevedono, per
i   trattamenti   di   fine   rapporto  ivi  considerati,  meccanismi
legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i
principi ed i tempi indicati in motivazione".