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LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1999)
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Testo in vigore dal:  27-5-1993
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Art. 14

(Indennità di buonuscita)


L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti.
La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con l'art. 14 della presente legge "nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione".