LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 3-4-1975
                              Art. 26.
               (Disciplina del trattamento economico)

  Il   trattamento   economico   di   attivita',   ivi   compresa  la
determinazione  delle classi di stipendio e gli scatti di anzianita',
la  determinazione  dello  stato  giuridico per la parte non prevista
dalla  presente  legge  e non demandata ai regolamenti organici degli
enti,  nonche'  la  determinazione  delle modalita' di elezione delle
commissioni  del  personale  entro  i limiti stabiliti dalla presente
legge,  sono  regolati  per  la generalita' dei dipendenti degli enti
mediante  decreto  del  Presidente  della Repubblica emesso a seguito
delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.
  Il  trattamento  economico  e'  determinato  nei  limiti  di cui al
precedente  articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo
che  ai  dipendenti  degli enti sia assicurata parita' di trattamento
economico     e     parita'     di     qualifica    indipendentemente
dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato
al  perseguimento  di  una  progressiva perequazione delle condizioni
giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.
  Al  personale  contemplato  dalla presente legge non possono essere
attribuiti   trattamenti   economici   accessori  ovvero  trattamenti
integrativi   relativi   a  singoli  enti  o  di  categorie  di  enti
all'infuori  delle  quote  di  aggiunta di famiglia e dell'indennita'
integrativa  speciale  nella  misura  e  con  le forme vigenti per il
personale civile dello Stato.
  Gli  accordi  sindacali  prevederanno  la  misura percentuale della
partecipazione   degli   appartenenti  al  ruolo  professionale,  per
l'attivita'   da   essi   svolta,  alle  competenze  e  agli  onorari
giudizialmente liquidati a favore dell'ente.
 Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni.