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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 169

(Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)


Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.
L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.
Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.