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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 266

(Decorrenze)


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
Le disposizioni degli articoli 71, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 209 e 257 terzo comma nonché le tabelle 19 e 21 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1967. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73, nonché quelle del secondo comma dell'art. 70 per quanto riguarda gli uffici consolari di II categoria, hanno effetto dal 1 gennaio 1968. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento.
Fino al 1 aprile 1967 gli emolumenti e le indennità ragguagliati all'indennità di servizio all'estero e alla indennità personale sono rispettivamente calcolati sull'assegno di sede e sull'assegno personale previsti dal precedente ordinamento.
La disposizione dell'art. 175 si applica a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 31 marzo 1967.
Fino a tale data di applicano le norme del precedente ordinamento.
L'indennità di richiamo dal servizio all'estero di cui all'art. 176 è corrisposta al personale che cessa dal servizio all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Ferme le disposizioni dei precedenti commi, le norme del titolo II della parte terza si applicano ai viaggi e ai trasporti effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i primi due anni di applicazione del presente decreto, il beneficio di cui all'art. 181 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per i periodi di congedo maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al personale in servizio nelle sedi che saranno determinate dal Ministro, tenuto conto delle condizioni di disagio e della lontananza delle sedi medesime.
Nella revisione dell'indennità di servizio all'estero da effettuare in applicazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto sarà, ove del caso, tenuto conto per i capi delle rappresentanze diplomatiche, anche in relazione alla situazione di ogni singola sede, della diminuzione delle spese di cui agli articoli 71 è 82;
L'indennità di sistemazione corrisposta ai sensi del precedente ordinamento e non ancora acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto è regolata, per quanto riguarda l'acquisizione stessa, dall'art. 175.
Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui all'art. 173 ultimo comma, gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti, per il periodo indicato dall'art. 174 secondo comma, indipendentemente da quanto disposto dal sesto comma dell'art. 173 e dal quarto comma dell'art. 174.
La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale operaio si applica dal 1 gennaio 1968.