stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1991, n. 306

Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-10-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare gli articoli 173 e 174, quarto comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 12, ottavo comma;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le norme del presente regolamento si applicano al seguente personale in servizio all'estero:
a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) persone incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di prima categoria ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri di cui essa si avvale ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838;
f) personale civile o militare per cui sia comunque prevista l'applicazione dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 1. Per il testo del quarto comma dell'art. 174 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 2.
- Si trascrive il testo dell'intero art. 12 del D.P.R.
n. 215/1967:
"Art. 12 (Aumenti per situazione di famiglia). - L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.
Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15% ed al 5%.
Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, semprechè minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.
Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.
Ai fini del presente decreto si intende per "assegno di sede" quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'art. 174, all'undecimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 168, 169 e 173 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali.
Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro degli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro degli affari esteri può chiedere che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea".
"Art. 169 (Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria). - Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.
L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.
Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148".
"Art. 173 (Aumenti per situazione di famiglia). - L'indennità di servizio all'estero è aumentata del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5%.
Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari rispettivamente al 15% e al 5%.
Nel caso di più figlie nubili maggiorenni gli aumenti di cui al comma precedente spettano soltanto per due di esse.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare della indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o perché costretti da ragioni di salute a permanere in case di cura. Nei casi in cui gli aumenti per situazione di famiglia non siano corrisposti, compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno.
La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma precedente, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento che detterà altresì opportune norme transitorie per il personale in servizio all'estero all'atto della sua emanazione".
- Il D.P.R. n. 215/1967 contiene disposizioni riguardanti il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
- La legge n. 838/1973 contiene disposizioni riguardanti l'ordinamento degli uffici degli addetti all'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato.