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LEGGE 14 agosto 1991, n. 278

Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.

note: Entrata in vigore della legge: 12/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-9-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per  le  imprese  di  cui  all'articolo  3,  commi  2  e  10,  e
all'articolo 4, comma 1, della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  le
disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, sono prorogate  per  l'estinzione  dei  debiti  emergenti  dal
bilancio  chiuso  al  31  dicembre  1990,  regolarmente  approvato  e
depositato.  Per  le  imprese  che  abbiano  gia'   beneficiato   dei
contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986,  dovranno
essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente  a
tale data. 
  2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7  agosto  1990,  n.  250,
l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  "A  decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  alle  imprese  editrici  di
quotidiani o  periodici  che,  anche  attraverso  esplicita  menzione
riportata in testata, risultino essere organi  o  giornali  di  forze
politiche che abbiano, alla data  del  30  giugno  1991,  un  proprio
rappresentante in almeno un ramo  del  Parlamento  e  nel  Parlamento
europeo, e' corrisposto:". 
  3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere  destinati  dalle
imprese beneficiarie alla estinzione delle passivita' richiamate  nel
medesimo  comma,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  previste
dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge   n.   250/1990
          (Provvidenze  per  l'editoria  e  riapertura dei termini, a
          favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione  di
          rinuncia  agli  utili di cui all'articolo 9, comma 2, della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di
          cui  all'articolo  11  della  legge  stessa),  cosi'   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3.  - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9  della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di cui al comma 2 dell'art.  11 della medesima legge,  sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e  11  della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie non raggiungano il 40  per  cento  dei  costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
             2.  A  decorrere dal 1› gennaio 1991 i contributi di cui
          al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di  giornali
          quotidiani    che   siano   costituite   come   cooperative
          giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e  dell'art.  52  della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o,
          se  costituite  in altra forma societaria, a condizione che
          la maggioranza del capitale sociale sia  comunque  detenuta
          da  cooperative,  fondazioni od enti morali che non abbiano
          scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti  anche  ai
          giornali  quotidiani  editi  in  lingua  francese,  ladina,
          slovena e tedesca nelle  regioni  autonome  Valle  d'Aosta,
          Fiuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  nonche' ai
          periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese
          quelle di cui all'art. 52 della citata  legge  n.  416  del
          1981,  anche  se costituite, limitatamente a queste ultime,
          dopo il  31  dicembre  1980.  Nel  caso  dei  periodici  si
          applicano  i  limiti  e le riduzioni proporzionali previsti
          dal comma 10, lettere  a)  e  b).  Le  imprese  di  cui  al
          presente  comma devono essere costituite da almeno tre anni
          ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.  Tali
          contributi  sono concessi limitatamente ad una sola testata
          per ciascuna impresa.
             3.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  periodici che risultino esercitate da cooper-
          ative, fondazioni o enti  morali,  ovvero  da  societa'  la
          maggioranza  del  capitale sociale delle quali sia detenuta
          da cooperative, fondazioni o enti morali  che  non  abbiano
          scopo  di  lucro,  sono  corrisposte annualmente L. 200 per
          copia stampata fino a 40  mila  copie  di  tiratura  media,
          indipendentemente  dal  numero delle testate. Le imprese di
          cui al presente comma devono essere  costituite  da  almeno
          tre  anni  ovvero  editare testate diffuse da almeno cinque
          anni.  I  contributi  di  cui  al   presente   comma   sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
               a)   non   abbiano  acquisito,  nell'anno  precedente,
          introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40  per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
               b)  editino  periodici  a  contenuto   prevalentemente
          informativo;
               c)   abbiano   pubblicato  nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata in vigore della presente  legge  e  nell'anno  di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
             3-bis. Qualora le societa'  di  cui  al  comma  3  siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per  cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
             4.  La  commissione  di  cui  all'art.  54 della legge 5
          agosto 1981, n.  416, come modificato  dall'art.  11  della
          legge    30   aprile   1983,   n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento della tiratura  e  sull'accertamento  dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
             5.  Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai commi 2 e  3  devono  trasmettere  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,  lo  statuto   della   societa'   che   escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di  cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese editrici di giornali  quotidiani  e  periodici  che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge  n.  67  del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le  imprese  editrici  che  siano  collegate  con   imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la  testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono  percepire  i  suddetti   contributi   le   imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo ecceda  il  10  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel  caso  in  cui  tra  i  soci   e   gli   amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
             6. Ove nei  dieci  anni  dalla  riscossione  dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione o comunque operi  il  conferimento  di  azienda  in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate  al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso di riferimento di cui all'art.  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e suc-
          cessive   modificazioni,  a  partire  dalla  data  di  ogni
          riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello  stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare in conto entrate al Ministero del tesoro una  somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata  dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni   dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da   altra   documentazione   idonea,    risulti    violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
             7.  I  contributi  di  cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione  che  gli  introiti  pubblicitari  di   ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti dal bilancio per l'anno medesimo,  compresi  gli
          ammortamenti.  Se l'entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i  contributi
          di  cui  al  comma  8,  lettera b), sono ridotti del 50 per
          cento.
             8.  I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
               b) contributi variabili nelle seguenti misure:
               1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000  copie
          di  tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno,
          ogni 10.000 copie  di  tiratura  media  giornaliera,  dalle
          30.000 alle 150.000 copie;
               2)  lire  200  milioni  all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie  e  fino
          alle 250.000 copie;
               3)  lire  100  milioni  all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
             9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal  comma
          8  non  puo'  comunque superare il 60 per cento della media
          dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
             10. A  decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  quotidiani  o periodici che, anche attraverso
          esplicita menzione riportata in testata,  risultino  essere
          organi  o giornali di forze politiche che abbiano alla data
          del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno  un
          ramo   del   Parlamento   e   nel  Parlamento  europeo,  e'
          corrisposto:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a  lire  2  miliardi  e  500  milioni  per  i
          quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
               b)   un  contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri previsti dal comma 8, per i  quotidiani,  ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;  per   i   suddetti   periodici   viene   comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
             11.  A  decorrere  dall'anno  1991,   ove   le   entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio  annuali,  compresi  gli   ammortamenti,   sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi pari al 50  per  cento  di  quanto  determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
             12.  La  somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi,  come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
             13.  I  contributi  di  cui  ai  commi  10 e 11 e di cui
          all'art. 4 sono concessi a condizione che  le  imprese  non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e  8,  ed  a  condizione  che  i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
             14. I contributi di cui ai  commi  10  e  11  e  di  cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
             15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono
          comunque  soggette  agli  obblighi  di  cui al quinto comma
          dell'art. 7  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come
          modificato  dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137,
          a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono
          soggette   agli   obblighi    medesimi,    a    prescindere
          dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese
          di  cui  al  comma  2  dell'art. 11 della legge 25 febbraio
          1987, n. 67".
             - Il testo dell'art. 4, comma 1, della medesima legge n.
          250/1990 e' il seguente:
             "1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, viene  corrisposto,
          a  cura  del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un  contributo
          annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti
          dai   bilanci   degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli
          ammortamenti, e comunque non superiore a lire  4  miliardi,
          alle  imprese  radiofoniche  che risultino essere organi di
          partiti  politici  rappresentati  in  almeno  un  ramo  del
          Parlamento e che:
               a)   abbiano   registrato   la  testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
               b)  trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali, sindacali o culturali per  non  meno  del  50  per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
               c) non siano editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67".
             - Il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987  (Rinnovo
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
          imprese  editrici  e  provvidenze  per  l'editoria)  e'  il
          seguente:
             "Art. 12 (Mutui agevolati).  -  1.  Gli  istituti  e  le
          aziende  di  credito  di  cui  al decimo comma dell'art. 30
          della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  sono  autorizzati  ad
          accordare,  anche  in  deroga  a disposizioni legislative e
          statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli  articoli
          9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per
          l'estinzione  dei  debiti  emergenti  dal  bilancio  al  31
          dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
             2. Ai mutui di  cui  al  precedente  comma,  che  devono
          essere  destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione
          delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni  e
          le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5
          agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art.
          2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
             3.  Per  la corresponsione dei contributi a carico dello
          Stato sui mutui di cui ai precedenti  commi  1  e  2  viene
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Direzione  generale  delle  informazioni,  dell'editoria  e
          della  proprieta'  letteraria,  artistica  e   scientifica,
          apposito  fondo  la cui dotazione finanziaria e' costituita
          da un contributo complessivo dello Stato  di  100  miliardi
          per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  177/1989
          (Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali
          quotidiani e per le imprese radiofoniche  per  accedere  ai
          conributi) e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6,
          ed  all'art.  11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.
          67,  le  garanzie   relative   ai   mutui   agevolati   per
          l'estinzione  dei  debiti  emergenti  dal  bilancio  al  31
          dicembre  1986,  regolarmente   approvato   e   depositato,
          disciplinate  dall'art.  33  della  legge 5 agosto 1981, n.
          416, sono estese  all'intero  ammontare  del  finanziamento
          concesso.    Tali  garanzie  devono  intendersi  di  natura
          primaria e interamente sostitutive di  quelle  richiedibili
          dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese
          sopra richiamate".