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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  2-3-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 32

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato)


Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dai ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;
g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.
h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
n) un rappresentante degli editori radiofonici.
Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. (7) (10)
((15))
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che la disposizione di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per il quinquennio 1986-1990.
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 7 agosto 1990, n. 250 ha disposto (con l'art. 5) che la disposizione di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è prorogata per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 32 ha disposto (con l'art. 17 comma 1) che la disposizione di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per il quinquennio 1996-2000.