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LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.(21)
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
. (16) (17) (21)
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. (2)
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
11-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1998, N. 224.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
12. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.(21)
14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (17)
(14)

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 9 gennaio 1991, n. 19 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, è raddoppiato.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.
2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno".
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 454) che "A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento";
- (con l'art. 1, comma 455) che "A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili";
- (con l'art. 1, comma 457) che le modifiche ai commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, decorrono dal 1° gennaio 2002;
- (con l'art. 1, comma 457) che "A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità";
- (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) che è abrogato "il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: "e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,"".
Inoltre ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
La L. 14 agosto 1991, n. 278, come modificata dal D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, non è più raddoppiato.
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2019.