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LEGGE 8 maggio 1989, n. 177

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/6/1989
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Testo in vigore dal:  1-6-1989

Art. 2

1. Per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, ed all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'art. 2:
- Il testo del comma 6 dell'art. 9 della citata legge n. 67/1987, è il seguente:
"Art. 9. - 6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".
- Per il comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 33 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:
"Art. 33 (Fondo centrale di garanzia). - È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
La dotazione finanziaria del fondo è costituita:
1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;
2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;
3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo".