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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1990, n. 456

Regolamento per il passaggio di categoria a seguito dell'espletamento di mansioni superiori nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/5/1991
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vigente al 06/05/2024
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Testo in vigore dal: 3-5-1991
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982,  con il quale le
qualifiche  funzionali  ed  i  relativi  profili  professionali   del
personale  dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e  6  della  predetta
legge  n.  797 - alle categorie rispettive secondo le declaratorie di
cui all'art. 3 della stessa legge, pubblicato nel  sesto  supplemento
al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
agosto 1982, pubblicato nel Bollettino  ufficiale  del  Ministero  n.
11/1983;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  aprile  1983,  contenente  la
disciplina  dei  concorsi  per  l'accesso  alle  singole   qualifiche
funzionali  del  personale  dell'Amministrazione  delle poste e delle
telecomunicazioni, pubblicato nel  primo  supplemento  al  Bollettino
ufficiale del Ministero n. 14/1983;
  Visto  il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, con cui sono state
fissate al 31 dicembre 1988  le  dotazioni  organiche  del  personale
dell'esercizio    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni ed i contingenti autonomi di posti per  le  singole
qualifiche   funzionali   dell'esercizio  in  cui  si  articolano  le
categorie stesse, con esclusione del personale degli uffici locali;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 2 della legge 25  ottobre  1989,  n.  355,  contenente
disposizioni  concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e
le attivita' sociali ed assistenziali delle  aziende  dipendenti  dal
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  che prevede il
passaggio di categoria per l'espletamento di  mansioni  superiori  in
favore di talune qualifiche funzionali;
  Ritenuto  di  dover  dare attuazione al disposto di cui al comma 10
del predetto art. 2 della citata legge n. 355/1989;
  Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato espressi nelle adunanze
generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
GM 55427/4105DL/CR del 19 ottobre 1990);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In attuazione delle disposizioni  contenute  nell'art.  2  della
legge  25  ottobre  1989,  n.  355,  i  concorsi  interni  per titoli
professionali    per    l'accesso    alle    qualifiche    funzionali
dell'Amministrazione   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni  di
operatore specializzato di esercizio degli uffici principali (UP), di
revisore, di operatore specializzato di officina e di perito previsti
in favore del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed  almeno  per
un  anno  effettivo  anche  se non continuativo, abbia svolto in modo
esclusivo  le  mansioni  proprie  delle  predette  qualifiche,   sono
disciplinati secondo i seguenti criteri:
  a)  Concorso  interno  per titoli professionali per la qualifica di
operatore specializzato  di  esercizio  degli  uffici  principali  (V
categoria):
   1)  Forma  del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili
nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione e' consentita
per il contingente centrale  ovvero  per  uno  solo  dei  contingenti
regionali.
   2)     Personale    ammesso:    personale    di    IV    categoria
dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle    telecomunicazioni
(contingenti  uffici  principali  ed uffici locali) e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianita'  di
servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo
quanto  previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che,
fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se
non  continuativo,  in  modo  esclusivo  le  mansioni  proprie  della
qualifica   funzionale   di   operatore  specializzato  di  esercizio
contingente  uffici  principali  di  cui  al  profilo   professionale
approvato  con  decreto ministeriale 5 agosto 1982; lo svolgimento di
dette mansioni deve risultare da apposita  dichiarazione  scritta  da
rilasciarsi,   sotto  la  personale  responsabilita',  dal  dirigente
dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla
scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva
all'esercizio delle mansioni stesse,  i  cui  estremi  devono  essere
indicati nella predetta attestazione.
   3)  Titolo  di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria
di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n.
101.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1)    servizio    di    ruolo    prestato    alle    dipendenze
dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e
dell'Azienda di Stato per i servizi  telefonici  nella  categoria  di
appartenenza;
    4.2)  esercizio,  a  decorrere  dal  16  maggio 1980, di funzioni
proprie della qualifica da conferire, formalmente  attribuite  ovvero
esercizio  di fatto delle funzioni stesse o di dirigente di esercizio
comprovato  da  attestazioni  da  rilasciarsi  sotto   la   personale
responsabilita'   dei  dirigenti  preposti  agli  organi  centrali  o
periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data
di inizio dell'esercizio delle  funzioni  superiori,  i  cui  estremi
devono essere specificati nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4)  non  sono  presi in considerazione titoli diversi da quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso,  alla  data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono  direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una
delle   due   aziende   (Amministrazione   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);
    4.6)  la  commissione  esaminatrice  predetermina  i criteri ed i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto della rilevanza di  questi  ultimi  ai  fini  dell'espletamento
delle  mansioni  connesse  con la qualifica da conferire e stabilendo
contestualmente le attenuazioni da applicare per  eventuali  demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7)  la  graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.  A  parita'  di
merito,  la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa, dall'eta'.
   5)  Commissione  esaminatrice:   commissione   centrale   per   il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di  valutazione  dei  titoli,  puo' essere integrata, a richiesta del
presidente,  con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti   che
consentano,   unico   restando  il  presidente,  la  costituzione  di
sottocommissioni per la valutazione dei titoli e  l'attribuzione  del
punteggio  ai  concorrenti sotto la direzione del membro piu' elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
      membri:
       tre  funzionari  dell'Amministrazione  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;
       tre    rappresentanti    del    personale    designati   dalle
organizzazioni sindacali cui appartengono i  membri  effettivi  della
commissione;
       segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle
poste  e  delle  telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice
dirigente.
    5.2)  La  scelta  dei  funzionari  per  la   composizione   delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite  le
funzioni  superiori  ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979,
n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre  1989,  n.
355.
    5.3)  Per  quanto  concerne  la  sostituzione di componenti della
commissione centrale per  il  personale  ed  il  funzionamento  della
medesima  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'allegato 7 del
decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.
  b) Concorso interno per titoli professionali per  la  qualifica  di
revisore (VI categoria):
   1)  Forma  del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili
nei contingenti centrali e regionali. La partecipazione e' consentita
per il contingente centrale  ovvero  per  uno  solo  dei  contingenti
regionali.
   2)     Personale     ammesso:    personale    di    V    categoria
dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle    telecomunicazioni
(contingenti  uffici  principali  ed uffici locali) e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, con almeno quattro anni di anzianita'
di servizio nella stessa categoria alla data  del  31  dicembre  1986
(salvo  quanto  previsto  dall'art.  15 della legge 3 aprile 1979, n.
101) che,  fino  alla  data  predetta,  abbia  svolto,  per  un  anno
effettivo  anche  se  non continuativo, in modo esclusivo le mansioni
proprie della qualifica funzionale di  revisore  di  cui  al  profilo
professionale  approvato  con decreto ministeriale 25 giugno 1984; lo
svolgimento  di   dette   mansioni   deve   risultare   da   apposita
dichiarazione    scritta   da   rilasciarsi,   sotto   la   personale
responsabilita', dal dirigente dell'organo centrale o  periferico  da
cui  l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione
(da  allegare  alla  domanda),  coeva  all'esercizio  delle  mansioni
stesse,   i   cui  estremi  devono  essere  indicati  nella  predetta
attestazione.
   3) Titolo di studio: diploma di istituto  d'istruzione  secondaria
di primo grado.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1)    servizio    di    ruolo    prestato    alle    dipendenze
dell'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e
dell'Azienda  di  Stato  per  i servizi telefonici nella categoria di
appartenenza;
    4.2) esercizio, a decorrere  dal  16  maggio  1980,  di  funzioni
proprie  della  qualifica  da conferire formalmente attribuite ovvero
esercizio  di  fatto  delle  funzioni  stesse  o   di   programmatore
comprovato   da   attestazioni  da  rilasciarsi  sotto  la  personale
responsabilita'  dei  dirigenti  preposti  agli  organi  centrali   o
periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data
di  inizio  dell'esercizio  delle  funzioni  superiori, i cui estremi
devono essere specificati nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4) non sono presi in considerazione titoli  diversi  da  quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima  di  servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da  una
delle    due   aziende   (Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);
    4.6) la commissione esaminatrice  predetermina  i  criteri  ed  i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto  della  rilevanza  di  questi  ultimi ai fini dell'espletamento
delle mansioni connesse con la qualifica da  conferire  e  stabilendo
contestualmente  le  attenuazioni da applicare per eventuali demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7) la graduatoria di merito e' formata secondo  l'ordine  della
votazione  complessiva  riportata  da ciascun candidato. A parita' di
merito, la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita'  nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa, dall'eta'.
   5)   Commissione   esaminatrice:   commissione   centrale  per  il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di valutazione dei titoli, puo' essere  integrata,  a  richiesta  del
presidente,   con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti  che
consentano,  unico  restando  il  presidente,  la   costituzione   di
sottocommissioni  per  la valutazione dei titoli e l'attribuzione del
punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro  piu'  elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
     membri:
      tre   funzionari   dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;
      tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
     segretario  aggiunto:  un funzionario dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni con qualifica non  inferiore  a  vice
dirigente.
    5.2)   La   scelta  dei  funzionari  per  la  composizione  delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica  immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le
funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,
n.  101,  come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n.
355.
    5.3) Per quanto concerne  la  sostituzione  di  componenti  della
commissione  centrale  per  il  personale  ed  il funzionamento della
medesima si applicano le  disposizioni  di  cui  all'allegato  7  del
decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.
  c)  Concorso  interno  per  titoli professonali per la qualifica di
operatore  specializzato   di   officina   (qualifica   tecnica)   (V
categoria):
   1)  Forma  del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili
nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione e' consentita
per il contingente centrale  ovvero  per  uno  solo  dei  contingenti
regionali.
   2)     Personale    ammesso:    personale    di    IV    categoria
dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle    telecomunicazioni
(contingenti  uffici  principali  ed uffici locali) e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianita'  di
servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo
quanto  previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che,
fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se
non  continuativo,  in  modo  esclusivo  le  mansioni  proprie  della
qualifica funzionale di operatore specializzato di officina di cui al
profilo  professionale  approvato  con  decreto ministeriale 5 agosto
1982; lo svolgimento di dette mansioni  deve  risultare  da  apposita
dichiarazione    scritta   da   rilasciarsi,   sotto   la   personale
responsabilita', dal dirigente dell'organo centrale o  periferico  da
cui  l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione
(da  allegare  alla  domanda),  coeva  all'esercizio  delle  mansioni
stesse,   i   cui  estremi  devono  essere  indicati  nella  predetta
attestazione.
   3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione  secondaria
di  primo  grado,  integrato  dalla  speciale abilitazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a  seguito
di  apposito  corso.  Si prescinde da detta speciale abilitazione nei
confronti degli aspiranti che risultino in possesso  del  diploma  di
perito   industriale   o  di  maturita'  professionale  espressamente
equiparata.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1)    servizio    di    ruolo    prestato    alle    dipendenze
dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e
dell'Azienda di Stato per i servizi  telefonici  nella  categoria  di
appartenenza;
    4.2)  esercizio,  a  decorrere  dal  16  maggio 1980, di funzioni
proprie della qualifica da conferire  formalmente  attribuite  ovvero
esercizio  di  fatto  delle funzioni stesse o di perito comprovato da
attestazioni da rilasciarsi sotto la  personale  responsabilita'  dei
dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di
probatoria  documentazione  coeva  alla data di inizio dell'esercizio
delle funzioni superiori, i cui  estremi  devono  essere  specificati
nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4)  non  sono  presi in considerazione titoli diversi da quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso,  alla  data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono  direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una
delle   due   aziende   (Amministrazione   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);
    4.6)  la  commissione  esaminatrice  predetermina  i criteri ed i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto della rilevanza di  questi  ultimi  ai  fini  dell'espletamento
delle  mansioni  connesse  con la qualifica da conferire e stabilendo
contestualmente le attenuazioni da applicare per  eventuali  demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7)  la  graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.  A  parita'  di
merito,  la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa, dall'eta'.
   5)  Commissione  esaminatrice:   commissione   centrale   per   il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di  valutazione  dei  titoli,  puo' essere integrata, a richiesta del
presidente,  con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti   che
consentano,   unico   restando  il  presidente,  la  costituzione  di
sottocommissioni per la valutazione dei titoli e  l'attribuzione  del
punteggio  ai  concorrenti sotto la direzione del membro piu' elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
     membri:
      tre  funzionari  dell'Amministrazione  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;
      tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
     segretario  aggiunto:  un funzionario dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni con qualifica non  inferiore  a  vice
dirigente.
    5.2)   La   scelta  dei  funzionari  per  la  composizione  delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica  immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le
funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,
n.  101,  come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n.
355.
    5.3) Per quanto concerne  la  sostituzione  di  componenti  della
commissione  centrale  per  il  personale  ed  il funzionamento della
medesima si applicano le  disposizioni  di  cui  all'allegato  7  del
decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.
   6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalita'
di  svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di stu-
dio previsto dall'art. 31, primo comma, lettera  c),  della  legge  3
aprile 1979, n. 101.
  d)  Concorso  interno  per titoli professionali per la qualifica di
perito (qualifica tecnica) (VI categoria):
   1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i  posti  disponibili
nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione e' consentita
per  il  contingente  centrale  ovvero  per  uno solo dei contingenti
regionali.
   2)    Personale    ammesso:    personale    di     V     categoria
dell'Amministrazione    delle   poste   e   delle   telecomunicazioni
(contingenti uffici principali ed uffici locali)  e  dell'Azienda  di
Stato per i servizi telefonici, con almeno quattro anni di anzianita'
di  servizio  nella  stessa  categoria alla data del 31 dicembre 1986
(salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge  3  aprile  1979,  n.
101)  che,  fino  alla  data  predetta,  abbia  svolto,  per  un anno
effettivo anche se non continuativo, in modo  esclusivo  le  mansioni
proprie  della  qualifica  funzionale  di  perito  di  cui al profilo
professionale approvato  con  decreto  ministeriale  5  agosto  1982,
modificato con decreto ministeriale 25 giugno 1984; lo svolgimento di
dette  mansioni  deve  risultare da apposita dichiarazione scritta da
rilasciarsi,  sotto  la  personale  responsabilita',  dal   dirigente
dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla
scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva
all'esercizio  delle  mansioni  stesse  i  cui  estremi devono essere
indicati nella predetta attestazione.
   3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione  secondaria
di  primo  grado,  integrato  dalla  speciale abilitazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a  seguito
di  apposito  corso.  Si prescinde da detta speciale abilitazione nei
confronti degli aspiranti che risultino in possesso  del  diploma  di
perito   industriale   o  di  maturita'  professionale  espressamente
equiparata. Si prescinde, inoltre, dalla  speciale  abilitazione  per
gli  aspiranti  in  possesso di qualsiasi altro diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale, nonche'  del  di-
ploma   di  abilitazione  magistrale,  di  qualifica  per  segretario
d'azienda, di addetto alle segreterie di azienda,  di  corrispondente
commerciale in lingue estere, di addetto alla contabilita' di azienda
o di contabile di azienda, rilasciati dagli istituti professionali di
Stato o legalmente riconosciuti (decreti interministeriali 7 dicembre
1965    e   29   maggio   1971),   integrato   dal   certificato   di
radiotelegrafista di I o II classe o speciale, ovvero dal certificato
generale di radiotelefonista rilasciati dal Ministero delle  poste  e
delle telecomunicazioni.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1)    servizio    di    ruolo    prestato    alle    dipendenze
dell'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e
dell'Azienda  di  Stato  per  i servizi telefonici nella categoria di
appartenenza;
    4.2) esercizio, a decorrere  dal  16  maggio  1980,  di  funzioni
proprie  della  qualifica  da conferire formalmente attribuite ovvero
esercizio di fatto delle funzioni stesse  o  di  perito  coordinatore
comprovato   da   attestazioni  da  rilasciarsi  sotto  la  personale
responsabilita'  dei  dirigenti  preposti  agli  organi  centrali   o
periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data
di  inizio  dell'esercizio  delle  funzioni  superiori, i cui estremi
devono essere specificati nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4)  non  sono  presi in considerazione titoli diversi da quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso,  alla  data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono  direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una
delle   due   aziende   (Amministrazione   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici);
    4.6)  la  commissione  esaminatrice  predetermina  i criteri ed i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto della rilevanza di  questi  ultimi  ai  fini  dell'espletamento
delle  mansioni  connesse  con la qualifica da conferire e stabilendo
contestualmente le attenuazioni da applicare per  eventuali  demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7)  la  graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.  A  parita'  di
merito,  la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa, dall'eta'.
   5)  Commissione  esaminatrice:   commissione   centrale   per   il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di  valutazione  dei  titoli,  puo' essere integrata, a richiesta del
presidente,  con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti   che
consentano,   unico   restando  il  presidente,  la  costituzione  di
sottocommissioni per la valutazione dei titoli e  l'attribuzione  del
punteggio  ai  concorrenti sotto la direzione del membro piu' elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
     membri:
      tre  funzionari  dell'Amministrazione  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente;
      tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
     segretario  aggiunto:  un funzionario dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni con qualifica non  inferiore  a  vice
dirigente.
    5.2)   La   scelta  dei  funzionari  per  la  composizione  delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica  immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le
funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,
n.  101,  come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n.
355.
    5.3) Per quanto concerne  la  sostituzione  di  componenti  della
commissione  centrale  per  il  personale  ed  il funzionamento della
medesima si applicano le  disposizioni  di  cui  all'allegato  7  del
decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse.
   6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalita'
di  svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di stu-
dio previsto dall'art. 31, primo comma, lettera  c),  della  legge  3
aprile 1979, n. 101.
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto a
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre
          1989, n.  355:
             "Art.  2 (Passaggi di categoria per mansioni superiori).
          - 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile
          1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15  della  legge  22
          dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma
          2   del   presente   articolo,  i  posti  disponibili,  per
          l'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,
          nelle  qualifiche  di  operatore specializzato di esercizio
          UP, di operatore specializzato di officina, di  revisore  e
          di  perito,  nonche',  per l'Azienda di Stato per i servizi
          telefonici   (ASST),   nelle   qualifiche   di    operatore
          specializzato  di  esercizio,  di  revisore  e  di revisore
          tecnico, sono attribuiti mediante concorsi  interni  per  i
          contingenti  centrali  e  regionali  per  l'Amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per
          l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.  Ai  concorsi,
          da  espletare per titoli professionali, puo' partecipare il
          personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed  almeno  per  un
          anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo
          esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si
          riferisce  il  concorso  al  quale  il  dipendente  intende
          partecipare, fermo restando  il  requisito  dell'anzianita'
          richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
             2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  per quanto
          riguarda  la  qualifica  di  operatore   specializzato   di
          esercizio  UP,  detratti  i  posti riservati ai precari, ai
          sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente  al
          settanta  per  cento  dei  posti risultanti disponibili nel
          contingente UP.
             3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono  le
          funzioni  svolte, e' consentita soltanto per il contingente
          centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di
          partecipazione  a  piu'  concorsi   comporta   l'esclusione
          dell'interessato dagli stessi.
             4.  Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 hanno effetto sino
          all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.
             5.  Per  il  passaggio  alle  qualifiche  di   operatore
          specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico,
          previsto  dal  comma 1, si applicano le disposizioni di cui
          alla lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge  3
          aprile 1979, n. 101.
             6.  I  posti  disponibili  delle  singole qualifiche, da
          determinare  nei  bandi  di  concorso  per  ciascuna   sede
          provinciale,   sono   assegnati   seguendo  l'ordine  delle
          graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse  dagli
          interessati.
             7.  Coloro  che  non  raggiungano la sede assegnata sono
          considerati rinunciatari alla nomina.
             8. Ai concorsi di cui  trattasi  possono  partecipare  i
          dipendenti  di  una  delle  due  aziende  o  di uno dei due
          contingenti  UP  e  ULA  che  abbiano  espletato   mansioni
          superiori  presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro
          contingente. La partecipazione e' consentita  soltanto  per
          il  concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei
          due contingenti UP e ULA  cui  ineriscono  direttamente  le
          mansioni superiori svolte.
             9.  L'accettazione della nomina comporta il passaggio di
          ruolo o di contingente.
             10.  Con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui
          al  sesto  comma  dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n.
          101, ed il consiglio di amministrazione,  sono  dettate  le
          norme di attuazione del presente articolo.
              11.   Nulla   e'   innovato   per  quanto  riguarda  il
          conferimento dei posti delle qualifiche cui  puo'  accedere
          esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche
          di categoria inferiore".
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 aprile
          1979,  n.    101,  recante  disposizioni  circa  il   nuovo
          ordinamento  del  personale  delle  aziende  dipendenti dal
          Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ed  il
          relativo trattamento economico:
             "Art.   15   (Ritardi  nella  progressione  economica  e
          giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la  nota
          di  demerito  di cui all'articolo precedente, o la sanzione
          disciplinare della riduzione dello  stipendio,  subisce  il
          ritardo   di  un  anno  ai  fini  del  conseguimento  della
          successiva classe di stipendio, o  dell'aumento  periodico,
          nonche'  dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria
          superiore.
             Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo e' di
          due anni".
             -  Si  riporta  l'estratto  del  D.M.  5  agosto   1982,
          concernente  le  mansioni  di  operatore  specializzato  di
          esercizio:
          "Profilo professionale
             E' applicato negli uffici ed  impianti  esecutivi  (allo
          sportello  e  all'interno)  per  lo svolgimento dei servizi
          postali, di bancoposta e di telecomunicazione, svolge tutti
          gli  adempimenti  amministrativi,  contabili  e  di  cassa,
          interni  ed  esterni  agli uffici ed impianti, connessi con
          l'esecuzione dei  servizi  sopra  indicati  in  conformita'
          delle  relative  norme  ed  istruzioni,  con l'uso anche di
          macchine da calcolo, da scrivere e da riproduzione;  svolge
          attivita'  di  interprete  e,  ove  necessario, mansioni di
          coordinamento dell'attivita' del personale delle  categorie
          inferiori; sostituisce il superiore secondo le disposizioni
          vigenti;    gestisce   eventuali   sportelli   avanzati   o
          decentrati. Svolge il servizio di trasmissione e  ricezione
          dei   messaggi   telegrafici  (compresi  quelli  telex,  di
          fototelegrafia e di fac-simile), fonotelegrafici  e  video;
          effettua  la  codifica, la perforazione, il marcaggio ed il
          controllo dei relativi dati, la  immissione  dei  dati  con
          mezzi  elettronici  e  il  loro controllo, il controllo dei
          tabulati,  l'utilizzo  di  macchine  accessorie   ai   CED,
          l'archiviazione  e  la  ricerca  dei mocrofilms, utilizza i
          terminali, effettua la ripartizione degli oggetti postali e
          telegrafici  in  arrivo  ed  in   partenza;   effettua   la
          codificazione e la conduzione delle macchine negli impianti
          di  meccanizzazione  postale;  sui  mezzi ferroviari vigila
          sugli  oggetti  postali,  effettua   la   ripartizione   di
          corrispondenza  e  pacchi,  cura il carico, lo scarico e lo
          scambio dei dispacci e dei pacchi. Coordina l'attivita'  di
          piu'  dipendenti addetti ai servizi di archivio, protocollo
          e copia; provvede alla minutazione di lettere  a  contenuto
          semplice,  svolge compiti di collaborazione amministrativo-
          contabile che non richiedono una  qualificata  preparazione
          professionale,   anche   con   l'uso  di  macchine;  svolge
          attivita' di stenografo,  di  interprete  o  di  segreteria
          telefonica.   Puo',   in  quanto  occorra,  previo  assenso
          dell'interessato, essere chiamato  a  svolgere  compiti  di
          altro  profilo  della  stessa  categoria,  ad esclusione di
          quelli  tecnici.  E'  di  competenza  di   questo   profilo
          l'espletamento  di  mansioni  previste  nel  corrispondente
          profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse
          risultino  aggregate  a  quelle  di  pertinenza  per  cicli
          operativi  omogenei, nonche' di altre mansioni - scaturenti
          da nuove organizzazioni  del  lavoro  o  da  trasformazioni
          tecnologiche   -   che   siano  riconducibili  al  presente
          profilo".
             - Si riporta l'art. 13 della citata legge 3 aprile 1979,
          n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25  ottobre
          1989, n. 355:
             "Art.  13  (Conferimento  dei  compiti  di  categoria  o
          qualifica superiore). - 1. Per esigenze  di  servizio,  nei
          limiti  delle  vacanze della dotazione organica di ciascuna
          categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo
          ufficio o  impianto,  il  personale  postelegrafonico  puo'
          essere  utilizzato,  per  un  periodo  massimo  di  un anno
          continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente
          profilo professionale di categoria superiore  a  quella  di
          appartenenza,  sempre  che  per lo svolgimento dei medesimi
          compiti  non  sia  prevista  la  funzione   vicaria;   tale
          utilizzazione  termina automaticamente col venir meno della
          vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
             2. Per  esigenze  di  servizio,  durante  l'assenza  del
          titolare   e  sempre  che  l'ordinamento  dell'ufficio  non
          preveda la funzione  vicaria,  la  direzione  degli  uffici
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e dell'Azienda di Stato pe i servizi  telefonici,  che  per
          legge  spetta  ad un funzionario con qualifica di dirigente
          generale o di dirigente superiore,  puo'  essere  affidata,
          per  un  periodo massimo di due anni continuativi, a titolo
          di  reggenza  e  con  provvedimento,  rispettivamente,  del
          direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per
          i  servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente
          quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore  per
          sostituire   il  funzionario  con  qualifica  di  dirigente
          generale, ovvero le qualifiche  di  primo  dirigente  o  ad
          esaurimento  per sostituire il funzionario con qualifica di
          dirigente superiore.
             3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui
          al comma 2, la direzione degli uffici  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e dell'Azienda di
          Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad  un
          funzionario  con  qualifica di primo dirigente, puo' essere
          affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a
          titolo di reggenza, ad un funzionario della  corrispondente
          carriera  direttiva  delle  qualifiche  ad  esaurimento  od
          ascritte alla categoria IX.
             4. Le funzioni superiori non possono  essere  attribuite
          ai  dipendenti  che  non abbiano prestato almeno un anno di
          servizio effettivo nella propria qualifica.
             5. Non si fa  luogo  al  riconoscimento  delle  funzioni
          superiori allorquando queste siano espletate per un periodo
          di tempo non superiore al mese continuativo.
             6.  Qualora  le  funzioni  superiori  siano espletate da
          impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di
          cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle
          funzioni medesime si protragga  per  un  periodo  di  tempo
          superiore ad un mese continuativo.
             7.  Durante  tutto  il  periodo  di  utilizzazione nelle
          funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo
          restando quanto  disposto  dai  commi  5  e  6,  spetta  al
          personale  una  indennita', non utile a pensione, pari alla
          differenza  tra  lo  stipendio  iniziale  previsto  per  la
          categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo
          stipendio  iniziale  stabilito  per  la  categoria o per la
          qualifica cui sono ascritte le  funzioni  da  svolgere.  Al
          personale  medesimo  competono,  inoltre,  il  compenso per
          lavoro  straordinario  e  l'indennita'  di  missione  nelle
          misure  previste  per la stessa categoria cui sono ascritte
          le funzioni da svolgere. In caso di promozione a  categoria
          o  qualifica  superiore  con effetto giuridico ed economico
          retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo
          di espletamento delle  funzioni  superiori,  si  fa  luogo,
          relativamente  a  tale  periodo,  al  conguaglio fra quanto
          dovuto a titolo  di  trattamento  stipendiale  per  effetto
          della  promozione  e  quanto  gia' erogato per stipendio ed
          indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori,  senza
          procedere,  peraltro, al recupero delle somme eventualmente
          a credito dell'Amministrazione.
             8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si  applicano
          anche  al  personale degli uffici locali, salve le speciali
          piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
             9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1  e  8  sono
          emanate  con  le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma,
          della presente legge".
             - Si riporta l'allegato 7 al D.M. 20 aprile 1983:
          "SOSTITUZIONE  DI  COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI  CENTRALI
          'PERSONALE' E
             'ULA' E FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME.
             In  caso  di  incompatibilita'  o  di  rinuncia  di   un
          componente   della   commissione   centrale  del  personale
          dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
          o  della  commissione centrale degli uffici locali, o delle
          relative sottocommissioni, si provvede, sempreche'  non  si
          tratti  di  un rappresentante del personale e limitatamente
          al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi,  con
          decreto ministeriale.
             Qualora  l'incompatibilita'  o  la  rinuncia  riguardino
          componenti  che  rappresentano  il  personale,  alla   loro
          sostituzione  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  su
          designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza  di  tale
          designazione  entro  quindici  giorni  dalla richiesta, per
          garantire,  comunque,  l'espletamento  dei   concorsi,   le
          commissioni    o   sottocommissioni   sono   legittimamente
          costituite con i restanti componenti sempreche' costoro non
          siano in numero inferiore  a  tre  oltre  il  presidente  o
          chiunque ne eserciti le funzioni.
             Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso
          in  cui  l'incompatibilita'  o   la   rinuncia   riguardino
          l'appartenenza alle commissioni centrali di cui sopra.
             Per    le    operazioni   di   calcolo   inerenti   alla
          determinazione dei punteggi da attribuire ai  candidati  di
          concorsi  interni  di  passaggio  di  categoria  e  per  la
          formazione delle relative  graduatorie,  le  commissioni  e
          sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del Centro
          elaborazione dati P.T.
             A  tal  fine  verranno inviati al predetto centro i dati
          necessari dopo che individualmente i singoli  membri  delle
          commissioni   o   sottocommissioni  nella  sede  collegiale
          avranno  provveduto  all'esame  delle  pratiche   ad   essi
          assegnate,   accertando   i   titoli  spettanti  a  ciascun
          candidato.
             Ogni commissione o sottocomissione, con il rispetto  del
          principio    della    collegialita',   sulla   base   degli
          accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che
          ciascuno  dei  membri  avra'  avanzato  relativamente  alle
          pratiche  trattate e degli elaborati predisposti dal centro
          elettronico, determinera' i punteggi per  i  titoli  per  i
          quali  i  criteri  di  massima  hanno previsto coefficienti
          numerici che non siano discrezionali.
             Per i titoli  per  i  quali  e'  previsto  un  punteggio
          variabile  da un minimo ad un massimo, ciascuna commissione
          o    sottocommissione    provvedera'    collegialmente    e
          direttamente all'attribuzione del punteggio spettante.
             La  commissione  in  seduta  plenaria, dopo l'esame e il
          riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da  parte
          del  centro elettronico in base ai punteggi gia' attribuiti
          ai singoli candidati,  provvedera'  alla  formazione  della
          relativa graduatoria generale.
             Per  la  validita'  dei  lavori  di  ogni  commissione e
          sottocommissione e' sufficiente  la  presenza  della  meta'
          piu'  uno  del  numero dei rispettivi componenti escluso il
          segretario".
             -  Si  riporta  l'estratto  del  D.M.  25  giugno  1984,
          concernente le mansioni di revisore:
             "Nella  fase di gestione delle attivita' di elaborazione
          elettronica dei dati, svolge la gestione delle procedure  a
          regime,  e'  preposto  alla conservazione ed alla sicurezza
          degli  archivi  magnetici;  effettua  il  controllo  e   la
          revisione   dei   risultati  delle  procedure  elaborative;
          effettua la riproduzione dei  titoli  da  microfilmare,  la
          classificazione  dei microfilms, lo sviluppo ed il collaudo
          delle pellicole; collabora alle prove di preesercizio e  di
          simulazione  delle  procedure;  sorveglia  l'esecuzione dei
          lavori sulla base di apposite direttive".
             -  Si  riporta  l'estratto  del  D.M.  5  agosto   1982,
          concernente  le  mansioni  di  operatore  specializzato  di
          officina:
          "Profilo professionale
             Svolge gli adempimenti tecnici interni ed esterni propri
          delle Officine telegrafiche, postelegrafiche e  di  P.P.U.,
          in   conformita'  alle  norme  ed  istruzioni  vigenti;  in
          particolare  effettua,  rispettivamente:   l'installazione,
          l'attivazione,  la disattivazione e la piccola manutenzione
          delle apparecchiature  telegrafiche  e  degli  impianti  di
          energia  presso  gli  uffici  telegrafici  ed altre utenze;
          l'installazione,  l'attivazione,  la  disattivazione  e  la
          manutenzione  delle  macchine  per  i  servizi postali e di
          bancoposta; la riparazione e la manutenzione degli impianti
          di posta pneumatica.
             Coadiuva i periti in tutte le attivita' degli stessi. E'
          altresi' di competenza di questo profilo l'espletamento  di
          mansioni   previste   nel   corrispondente   profilo  della
          categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino ag-
          gregate  a  quelle  di  pertinenza  per   cicli   operativi
          omogenei,  nonche'  di altre mansioni - scaturenti da nuove
          organizzazioni del lavoro o da trasformazioni  tecnologiche
          - che siano riconducibili al presente profilo".
             -  Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge 3
          aprile 1979, n. 101:
             "Art. 31 (Titoli di studio). - Ai  fini  dell'ammissione
          ai  concorsi  di  cui al precedente art. 8, commi secondo e
          terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in
          vigore della presente legge, si intende per 'titolo di stu-
          dio prescritto per la categoria e il profilo  professionale
          di provenienza', rispettivamente:
               a)   la   licenza  della  scuola  elementare  ai  fini
          dell'accesso alle categorie II e III;
               b) la licenza della scuola dell'obbligo per  l'accesso
          alla categoria IV;
               c)  il  diploma di istituto d'istruzione secondaria di
          primo grado per l'accesso  alle  categorie  V,  VI  e  VII,
          integrato per l'accesso ai profili professionali di perito,
          per     l'Amministrazione     delle     poste    e    delle
          telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda  di
          Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni
          rilasciate  dalle  due aziende a seguito di appositi corsi.
          Resta fermo l'obbligo del possesso  del  titolo  di  studio
          normalmente  prescritto  per  l'accesso  agli altri profili
          professionali del personale tecnico.
             Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali
          iscritti negli albi provinciali dei sostituti  portalettere
          e'  sufficiente  il  possesso  della  licenza  della scuola
          elementare".
             -  Si  riporta  l'estratto  del  D.M.  5  agosto   1982,
          modificato dal D.M. 25 giugno 1984, concernente le mansioni
          di perito:
          "Profilo professionale
             Collabora  nell'attivita'  di  progettazione,  direzione
          lavori e collaudo  degli  impianti  e  apparecchiature  nei
          limiti  delle  norme che regolano la materia, nonche' nella
          attivita'  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione  e   di
          normativa;  effettua  sopralluoghi  e accertamenti tecnici;
          effettua verifiche e  sopralluoghi  eseguendo  controlli  e
          misurazioni di carattere tecnico; e' addetto all'uso e alla
          manutenzione  di  strumenti,  macchine  di laboratorio e di
          sperimentazione; e' applicato alle  attrezzature  complesse
          che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche, compresi
          i laboratori scientifici e didattici; negli uffici radio e'
          addetto all'esercizio delle apparecchiature radioelettriche
          con   le   quali   espleta  il  servizio  radiotelegrafico,
          radiotelefonico e radiotelex; e' addetto alla  manutenzione
          e  alla riparazione delle apparecchiature radioelettriche e
          delle  altre  apparecchiature  elettroniche  impiegate  per
          l'espletamento  dei  servizi radioelettrici. Nelle officine
          telegrafiche e postelegrafiche e' addetto alla revisione  e
          riparazione,    rispettivamente,    delle   apparecchiature
          telegrafiche ed elettriche e delle macchine per  i  servizi
          postali   e   di   bancoposta.     Nelle  centrali  di  cui
          all'allegato  A)  punto  2,  lettere  a),   b)   e   c)   e
          dell'allegato   B),   punto   3,   lettera  c)  e'  addetto
          all'eserczio e manutenzione degli impianti. Nei  centri  di
          meccanizzazione  esegue la manutenzione e riparazione degli
          impianti e collabora alla conduzione tecnica degli impianti
          stessi; svolge funzioni di direzione negli  uffici  di  cui
          all'allegato  D),  punto  2;  svolge mansioni vicarie negli
          impianti tecnici di cui all'allegato C) punto 2.
             E'   altresi'   di   competenza   di   questo    profilo
          l'espletamento  di  mansioni  previste  nel  corrispondente
          profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse
          risultino  aggregate  a  quelle  di  pertinenza  per  cicli
          operativi  omogenei, nonche' di altre mansioni - scaturenti
          da nuove organizzazioni  del  lavoro  o  da  trasformazioni
          tecnologiche   -   che   siano  riconducibili  al  presente
          profilo".
             -  Si  riporta  il testo dei DD.MM. 7 dicembre 1965 e 29
          maggio 1971:
             "D.M. 7 dicembre 1965.  -  A  decorrere  dalla  data  di
          pubblicazione  del  presente  decreto  interministeriale, i
          diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle
          segreterie d'azienda e per  corrispondenti  commerciali  in
          lingue  estere,  rilasciati dagli Istituti professionali di
          Stato  e  legalmente  riconosciuti,  sono  validi  ai  fini
          dell'ammissione  ai  concorsi  banditi  dal Ministero delle
          poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione  centrale
          e  Azienda  di  Stato per i servizi telefonici per posti di
          vice segretari della carriera di concetto".
             "D.M. 29 maggio  1971.  -  A  decorrere  dalla  data  di
          pubblicazione  del presente decreto interministeriale nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e in aggiunta
          ai  diplomi  di  'Segretario  d'azienda',   'Addetto   alla
          segreteria  d'azienda'  e  'Corrispondente  commerciale  in
          lingue estere' gia' dichiarati validi,  agli  stessi  fini,
          col  decreto  interministeriale  7 dicembre 1965 pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  20
          del 25 gennaio 1966, per l'ammissione ai concorsi per posti
          delle  carriere  di  concetto  banditi  dal Ministero delle
          poste e delle telecomunicazioni sara'  riconosciuto  valido
          il  diploma  di  'Addetto  alla  contabilita'  d'azienda' e
          'Contabile d'azienda'".