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DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 62

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1992)
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Testo in vigore dal: 2-3-1991
al: 1-5-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni di proroga dell'aliquota del 9  per  cento  dell'imposta
sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni  urgenti  in
materia tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1' marzo 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dal 1' marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta  sul
valore aggiunto sulle calzature e' stabilita nella misura del  9  per
cento. 
 2. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato  dall'articolo  3
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  e'  soppressa  la
lettera d-ter). 
  3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato  dall'articolo  3
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.  165,  le  parole  "ad
eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del  secondo
comma" sono sostituite dalle parole "ad eccezione del  caso  previsto
alla lettera d-bis) del secondo comma". 
  4. Nell'articolo  3  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: 
  "3-bis.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   la   base
imponibile delle assegnazioni in godimento di case di  abitazione  di
cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408,  e  successive
modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per cento  dei
corrispettivi complessivi di  godimento  periodicamente  versati  dai
soci alla cooperativa.". 
  5. Le disposizioni di cui ai  commi  2,  3  e  4  hanno  effetto  a
decorrere dal  1'  gennaio  1990;  le  variazioni  dell'imponibile  o
dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci  nel  periodo
compreso fra il 1' gennaio 1990 e la data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto possono essere  effettuate,
ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991. 
  6. Nel quarto comma dell'articolo 74  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "La  stessa  autorizzazione  puo'  essere   concessa   agli
esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburante  per  uso   di
autotrazione.". 
  7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della  legge  29
dicembre  1990,  n.  405,  deve  intendersi  concernente   tutte   le
operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  8. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Nel caso di affitto di azienda, perche'  possa  avere  effetto  il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e'  necessario  che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo  contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio". 
  9. La disposizione di cui al comma  8  si  applica  dal  trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente,  sono
fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione  e
sono considerate valide  le  operazioni  effettuate  dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo  8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
introdotto dal comma 8. 
  10.  La  disposizione   contenuta   nell'articolo   26-   bis   del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,  deve  intendersi
nel senso che l'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto  prevista
per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero
22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  applica  agli  immobili
indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese  le
aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei  cimiteri.  Le
concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri  manufatti  per
sepoltura, non costituiscono attivita'  di  natura  commerciale  agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il  trattamento
fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di  imposte  gia'
pagate ne' e' consentita la variazione di  cui  all'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo  72  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
   "5) all'Istituto universitario europeo e alla  Scuola  europea  di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.".