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DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 62

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1992)
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Testo in vigore dal:  2-3-1991 al: 1-5-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1' marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dal 1' marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.
3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle parole "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma".
4. Nell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:
"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa.".
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1' gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1' gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.
6. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.".
8. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 8.
10. La disposizione contenuta nell'articolo 26- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.".