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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 novembre 1990, n. 444

Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1991
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Testo in vigore dal: 31-1-1991
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
  Visto  l'art.  27  della  legge  26  giugno  1990, n. 162, il quale
prevede che, mediante decreto del Ministro della sanita' di  concerto
con   il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  sono  adottate  norme
regolamentari   per   la   determinazione   dell'organico   e   delle
caratteristiche   organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze;
  Visto,  altresi',  l'art.  90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
come sostituito dalla legge 26 giugno 1990,  n.  162,  relativo  alle
funzioni  dei  servizi  pubblici  per  le  tossicodipendenze, nonche'
l'art. 97 relativo  alla  definizione  del  programma  terapeutico  e
socioriabilitativo del servizio pubblico;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
3 agosto 1990;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
500.5 DA/10/159 del 28 novembre 1990);
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Normativa di riferimento
  Gli  articoli  72,  72-  bis,  83-  ter,  86, 87, 89- bis, 89- ter,
89-quater, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 e 101, espressamente richiamati
nel  presente  regolamento,  sono  quelli  contenuti  nella  legge 22
dicembre 1975, n. 685, come sostituiti o  integrati  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 162.
             "Art.  89-bis (Stato di tossicodipendenza degli iscritti
          e arruolati di leva, nonche' dei militari gia'  incorporati
          o  in  ferma,  rafferma  e  servizio  permanente). - 1. Gli
          iscritti di  leva  e  gli  arruolati  di  leva  a  cui  sia
          riscontrato   dagli   ospedali   militari   uno   stato  di
          tossicodipendenza o di abuso  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  possono  essere  giudicati  rivedibili  per  un
          massimo di tre anni  in  deroga  a  quanto  previsto  nelle
          avvertenze  e  negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  2  settembre
          1985,  n.  1008,  e nell'art. 69 del decreto del Presidente
          della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
             2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono segnalati dalle
          autorita'  sanitarie  militari   alle   competenti   unita'
          sanitarie  locali  al fine di facilitare il loro volontario
          avviamento al trattamento di  recupero  sociale  presso  il
          servizio pubblico per le tossicodipendenze.
             3.  Gli  iscritti  di leva e gli arruolati di leva, gia'
          riconosciuti tossicodipendenti  dalle  autorita'  sanitarie
          civili  e  che hanno in corso un documentato trattamento di
          recupero da parte di  centri  civili  autorizzati,  possono
          essere  giudicati  rivedibili  per  un massimo di tre anni,
          previo accertamento delle  competenti  autorita'  sanitarie
          militari.
             4.  Gli  iscritti  di  leva  e  gli  arruolati  di  leva
          riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita'
          previsto  per  il  recupero  dei soggetti tossicodipendenti
          possono, a domanda, essere dispensati  ai  sensi  dell'art.
          100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
          1964, n. 237, quale risulta sostituito  dall'art.  7  della
          legge   24   dicembre   1986,   n.  958,  indipendentemente
          dall'ordine di priorita' ivi previsto.
             5.   I  militari  di  leva  gia'  incorporati  che  sono
          riconosciuti  tossicodipendenti  dagli  ospedali   militari
          vengono  posti  in licenza di convalescenza fino al termine
          del congedamento della classe di appartenenza e il  periodo
          di  licenza  e'  computato  ai fini dell'assolvimento degli
          obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art.  24,
          comma  8,  della  legge  24  dicembre  1986,  n. 958. Detti
          militari vengono altresi' segnalati alle competenti  unita'
          sanitarie  locali  al  fine  di  facilitare  il  loro avvio
          volontario a programmi di recupero.
             6.  Il  militare  in  ferma  prolungata  o rafferma o in
          servizio  permanente  riconosciuto  tossicodipendente,  che
          dichiari  la  sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti
          di recupero socio-sanitario,  viene  posto  in  licenza  di
          convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso,
          in  aspettativa  per  il  periodo  massimo  previsto  dalla
          normativa  in  vigore.  Al  termine  del  trattamento viene
          sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire  la  sua
          idoneita' al servizio militare.
             7.   Per   i   militari  di  cui  al  presente  articolo
          riconosciuti tossicofili, vengono realizzate  attivita'  di
          sostegno  e  di  educazione  sanitaria  presso i consultori
          militari.
             8.  Le  funzioni  di  polizia  giudiziaria ai fini della
          prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente
          legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai
          soli  comandanti  di  Corpo  con  grado  non  inferiore  ad
          ufficiale superiore.
             9.  Tutti  gli  interventi  previsti  nel  presente capo
          devono  essere  svolti  nel  rispetto  del   diritto   alla
          riservatezza dei soggetti interessati".
             "Art.  89-ter  (Servizio  civile). - 1. Il dipendente da
          sostanze stupefacenti o  psicotrope  che,  al  termine  del
          trattamento  di  recupero,  e'  nelle  condizioni di essere
          chiamato al servizio militare  di  leva  puo',  su  propria
          richiesta  da  presentare  all'ufficio territoriale di leva
          del  distretto  militare,  e  su  parere   conforme   della
          direzione   della   comunita'   terapeutica,  continuare  a
          prestare come servizio civile la sua  attivita'  volontaria
          per un periodo pari alla durata del servizio militare.
             2.  Il  periodo  di  attivita' trascorso nella comunita'
          terapeutica  o  presso  il  centro  di  accoglienza  e   di
          orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido a tutti
          gli effetti come servizio militare.
             3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della
          comunita' terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di
          accoglienza  e di orientamento dell'unita' sanitaria locale
          devono  dare  comunicazione   alle   competenti   autorita'
          militari   territoriali   che   provvedono   alla  chiamata
          dell'interessato al servizio militare di leva.
             4.  Le  autorita'  militari  competenti  del  territorio
          possono,  in  qualsiasi  momento,   accertare   presso   la
          comunita'  terapeutica  o presso il centro di accoglienza e
          di orientamento dell'unita' sanitaria  locale  la  presenza
          effettiva dell'interessato.
             5.  Al  termine del periodo di attivita' nella comunita'
          terapeutica  o  presso  il  centro  di  accoglienza  e   di
          orientamento   dell'unita'  sanitaria  locale,  l'autorita'
          militare  rilascia  all'interessato  il  congedo   militare
          illimitato".
             "Art.    89-quater    (Rapporti    con    le   strutture
          socio-sanitarie civili). - 1. I rapporti di  collaborazione
          tra  struttura  sanitaria  militare  e  strutture sanitarie
          civili impegnate nel settore delle  tossicodipendenze  sono
          volti   ad   assicurare,   in  ogni  caso,  la  continuita'
          dell'assistenza e a favorire  il  recupero  socio-sanitario
          dell'interessato.
             2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno
          della  tossicodipendenza,  rilevati  in  ambito   militare,
          vengono  trasmessi  ogni  dodici  mesi  ai  Ministeri della
          sanita' e dell'interno".
             "Art.  90  (Prevenzione  ed  interventi  da  parte delle
          regioni e delle province autonome). -  1.  Le  funzioni  di
          prevenzione  e  di  intervento  contro l'uso delle sostanze
          stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle  regioni  e
          dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano, secondo i
          principi della presente legge.
             2.  Le  regioni, nell'ambito delle proprie competenze in
          ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria
          ai  tossicodipendenti,  prevedono che ad essi spettano, tra
          l'altro, le seguenti funzioni:
               a)  analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie
          e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con
          la famiglia;
               b)  controlli  clinici  e di laboratorio necessari per
          accertare lo stato di tossicodipendenza;
               c)  individuazione del programma farmacologico o delle
          terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie  in
          atto,  con particolare riguardo alla individuazione precoce
          di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
               d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma
          terapeutico e socio-riabilitativo,  da  svolgersi  anche  a
          mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
               e)  progettazione  ed  esecuzione  in  forma diretta o
          indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
               f)   predisposizione   di   elenchi   delle  strutture
          pubbliche  e  private  che  operano   nel   settore   delle
          tossicodipendenze  e  raccordo tra queste, i servizi e, ove
          costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni  di  cui
          all'art. 91;
               g)   rilevazione   dei   dati  statistici  relativi  a
          interventi dei servizi.
             3.  Detti  servizi, istituiti presso le unita' sanitarie
          locali   singole   o   associate,    rivestono    carattere
          interdisciplinare  e  si avvalgono di personale qualificato
          per  la  diagnosi,  la  cura  e   la   riabilitazione   dei
          tossicodipendenti".
             "Art. 91 (Compiti di assistenza degli enti locali). - 1.
          Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali  di  propria
          competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove
          possibile  delle   associazioni   di   cui   all'art.   92,
          perseguono,  anche  mediante loro consorzi, ovvero mediante
          appositi centri gestiti in  economia  o  a  mezzo  di  loro
          associazioni,   senza   fini   di   lucro,  riconosciute  o
          riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di  prevenzione
          e recupero dei tossicodipendenti:
               a)    prevenzione    della    emarginazione    e   del
          disadattamento  sociale   mediante   la   progettazione   e
          realizzazione,  in forma diretta o indiretta, di interventi
          programmati;
               b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con
          le autorita' scolastiche, delle  cause  locali  di  disagio
          familiare  e  sociale che favoriscono il disadattamento dei
          giovani e la dispersione scolastica;
               c)  reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
          tossicodipendente.
             2. Il perseguimento degli obiettivi previsti del comma 1
          puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o
          dalle  loro  associazioni  alle competenti unita' sanitarie
          locali".
             "Art.  92  (Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
          montane,  i  loro  consorzi  ed  associazioni,  i   servizi
          pubblici  per  le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
          sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti
          dall'art.  91  possono  avvalersi  della  collaborazione di
          gruppi di  volontariato  o  degli  enti  ausiliari  di  cui
          all'art.  93  che  svolgono  senza  fine  di  lucro la loro
          attivita'  con  finalita'  di   prevenzione   del   disagio
          psico-sociale,    assistenza,    cura,   riabilitazione   e
          reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni,
          di  enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei
          giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di
          formazione professionale e di orientamento al lavoro.
             2.  I  responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
          articoli 90 e  91  possono  autorizzare  persone  idonee  a
          frequentare  i  servizi  ed i centri medesimi allo scopo di
          partecipare   all'opera   di   prevenzione,   recupero    e
          reinserimento sociale degli assistiti".
             "Art. 93 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni
          e  le  province  autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,
          nell'esercizio    delle   proprie   funzioni   in   materia
          socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui
          all'art.  92 che gestiscono strutture per la riabilitazione
          ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
             2. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo
          svolgimento delle attivita' indicate  nell'art.  92  ed  e'
          subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
               a)   personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  o
          privato   o   natura   di   associazione   riconosciuta   o
          riconoscibile  ai  sensi  degli  articoli 12 e seguenti del
          codice civile;
               b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al
          tipo di attivita' prescelta;
               c)  personale  sufficiente  ed  esperto  in materia di
          tossicodipendenti.
             3.  Il  diniego  di  iscrizione  agli  albi  deve essere
          motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti
          minimi  di  cui  al  comma 2, e al possesso degli eventuali
          requisiti specifici richiesti dalla legislazione  regionale
          ai sensi del comma 4.
             4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle
          caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di
          cui  all'art.  92,  stabiliscono  gli  eventuali  requisiti
          specifici, le modalita' di  accertamento  e  certificazione
          dei  requisiti  indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e
          le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
             5.  Gli  enti  ed  associazioni  iscritti in un albo che
          hanno piu' sedi operative, in Italia o  all'estero,  devono
          iscriverle       separatamente      ciascuna      sull'albo
          territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i
          requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
          sedi  operative  situate  all'estero  e'   territorialmente
          competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede
          centrale o, in subordine, l'albo presso il quale  e'  stata
          effettuata la prima iscrizione.
             6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre
          che per la stipula delle convenzioni di  cui  all'art.  94,
          per:
               a)  l'impiego  degli  enti  per  le  finalita'  di cui
          all'art. 47- bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,
          aggiunto dall'art. 4- ter del decreto-legge 22 aprile 1985,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'art.
          12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
               b)   l'utilizzazione   delle   sedi  quali  luoghi  di
          abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art.  284  del
          codice di procedura penale, nonche' dell'art. 47- ter della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art.  13  della
          legge 10 ottobre 1986, n. 663;
               c)  l'accessso  ai contributi di cui agli articoli 1 e
          1-  bis  del  decreto-legge  22  aprile   1985,   n.   144,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
          n.  297,  e  al  decreto-legge  1›  aprile  1988,  n.  103,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988,
          n. 176;
               d)  l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui
          all'art.  86, comma 6,  e  le  utilizzazioni  di  personale
          docente di cui al medesimo art. 86, comma 7.
             7.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano istituiscono altresi' speciali albi  degli  enti  e
          delle  persone  che  gestiscono con fini di lucro strutture
          per  la  riabilitazione  e  il  reinserimento  sociale  dei
          tossicodipendenti.
             8.  Per  le  finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7
          sono  abilitate  a  ricevere  erogazioni  liberali fatte ai
          sensi del comma 2, lettera a), del  suddetto  articolo.  Le
          regioni  e  le  province  autonome  ripartiscono  le  somme
          percepite tra gli  enti  di  cui  all'art.  92,  secondo  i
          programmi  da questi presentati ed i criteri predeterminati
          dalle rispettive assemblee".
             "Art.  94 (Convenzioni). - 1. L'esercizio delle funzioni
          di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento  indicate
          negli  articoli  90  e 91, nonche' la realizzazione di ogni
          altra opportuna  iniziativa  della  regione  o  degli  enti
          locali    potranno   essere   attuati   mediante   apposite
          convenzioni da stipularsi tra le unita'  sanitarie  locali,
          gli  enti  ed  i  centri  di cui all'art. 91 e gli enti, le
          cooperative  di  solidarieta'  sociale  o  le  associazioni
          iscritti nell'albo regionale o provinciale.
             2.  Le  convenzioni  con  gli  enti,  le  cooperative di
          solidarieta'  sociale  e  le   associazioni   aventi   sedi
          operative in territorio estero devono coprire per tali sedi
          anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.
          Le  convenzioni  devono  prevedere  l'obbligo di comunicare
          l'ente concedente il numero degli assistiti ed i  risultati
          conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero.
            3.  Le  convenzioni  dovranno essere conformi allo schema
          tipo predisposto dal Ministro della  sanita'  ed  a  quello
          predisposto  dal  Ministro di grazia e giustizia ai fini di
          cui all'art. 47- bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
          come  sostituito  dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986,
          n. 663.
             4.  L'attivita'  di  enti,  cooperative  di solidarieta'
          sociale e associazioni in esecuzione delle  convenzioni  e'
          svolta  in  collegamento  con  il  servizio pubblico che ha
          indirizzato  il  tossicodipendente  ed  e'  sottoposta   al
          controllo  e agli indirizzi di programmazione della regione
          in materia".
             "Art. 95 (Terapia volontaria e anonimato). - 1. Chiunque
          fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope puo'
          chiedere  al  servizio pubblico per le tossicodipendenze di
          essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire
          un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
             2.  Qualora  si  tratti  di  persona  minore  di  eta' o
          incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento
          puo'     essere     fatta,    oltre    che    personalmente
          dall'interessato, da coloro che esercitano  su  di  lui  la
          potesta' parentale o la tutela.
             3.   Gli   interessati,   a   loro   richiesta,  possono
          beneficiare dell'anonimato nei rapporti con  i  servizi,  i
          presidi  e  le  strutture  delle  unita'  sanitarie locali,
          nonche' con i medici, gli assistenti  sociali  e  tutto  il
          personale addetto o dipendente.
             4.  Gli  esercenti  la  professione medica che assistono
          persone  dedite  all'uso   di   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  possono,  in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio
          del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
             5.  In  ogni  caso,  salvo quanto previsto al comma 6, e
          dopo  aver  informato  l'interessato  del  proprio  diritto
          all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi
          debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria
          contenente le generalita' dell'interessato, la professione,
          il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici  e
          i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
             6.  Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a
          che la loro scheda sanitaria non  contenga  le  generalita'
          ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.
             7.   I   dipendenti   del   servizio   pubblico  per  le
          tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su
          quanto   hanno   conosciuto   per   ragione  della  propria
          professione,  ne'  davanti  all'autorita'  giudiziaria  ne'
          davanti  ad  altra  autorita'.  Agli stessi si applicano le
          disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e
          si  estendono  le  garanzie previste per il difensore dalle
          disposizioni dell'art. 103 del codice di  procedure  penale
          in  quanto applicabili.  La presente norma si applica anche
          a coloro che operano presso gli enti, centri,  associazioni
          o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art.
          94.
             8.  Ogni  regione  o  provincia  autonoma provvedera' ad
          elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da
          distribuire,  tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli
          odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presi'di sanitari
          ospedalieri ed ambulatoriali.
             9.  Il  modello  di scheda sanitaria dovra' prevedere un
          sistema  di   codifica   atto   a   tutelare   il   diritto
          all'anonimato  del  paziente  e  ad evitare duplicazioni di
          carteggio".
             "Art.   97  (Definizione  del  programma  terapeutico  e
          socio-riabilitativo). - 1.  Il  servizio  pubblico  per  le
          tossicodipendenze,  compiuti  i  necessari  accertamenti  e
          sentito l'interessato,  che  puo'  farsi  assistere  da  un
          medico  di  fiducia  autorizzato  a  presenziare anche agli
          accertamenti necessari, definisce un programma  terapeutico
          e  socio-riabilitativo  personalizzato  che puo' prevedere,
          ove le condizioni  psicofisiche  del  tossicodipendente  lo
          consentano,  in collaborazione con i centri di cui all'art.
          91 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta'  sociale
          e  delle  associazioni di cui all'art. 92, iniziative volte
          ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e
          la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita'
          o di solidarieta' sociale. Nell'ambito  del  programma,  in
          casi di riconosciute necessita' ed urgenza, il servizio per
          le  tossicodipendenze  puo'  disporre  l'effettuazione   di
          terapie    di    disintossicazione,   nonche'   trattamenti
          psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per  le
          tossicodipendenze  controlla  l'attuazione del programma da
          parte del tossicodipendente.
             2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della
          dignita' della persona, tenendo conto in  ogni  caso  delle
          esigenze  di  lavoro e di studio e delle condizioni di vita
          familiare e sociale dell'assuntore.
             3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio
          pubblico o presso strutture riabilitative  iscritte  in  un
          albo   regionale  o  provinciale  o,  in  alternativa,  con
          l'assistenza del medico di fiducia.
             4.  Quando l'interessato ritenga di attuare il programma
          presso  strutture  riabilitative  iscritte   in   un   albo
          regionale o provinciale, la scelta puo' cadere su qualsiasi
          struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta
          negli albi ai sensi dell'art. 93, comma 5, secondo periodo,
          che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
             5.   Il  servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze,
          destinatario  delle  segnalazioni  previste  nell'art.   96
          ovvero  del  provvedimento  di  cui  all'art.  72, comma 9,
          definisce, entro dieci  giorni  decorrenti  dalla  data  di
          ricezione    della   segnalazione   o   del   provvedimento
          suindicato,      il      programma      terapeutico       e
          socio-riabilitativo".
             "Art.  101 (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). -
          1.  Gli  interventi  curativi,   riabilitativi,   previsti,
          secondo  i  principi  della  presente legge, possono essere
          richiesti dai detenuti con  problemi  di  tossicodipendenza
          all'interno degli istituti carcerari.
             2. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti
          di prevenzione e pena ed in collaborazione  con  i  servizi
          sanitari  interni  dei  medesimi  istituti, provvedono alla
          cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o
          alcoolisti".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 27 della legge n. 162/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  27. - 1. In attesa di un riordino della normativa
          riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro per  gli  affari
          sociali,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  determina con proprio decreto l'organico e le
          caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi  per
          le   tossicodipendenze  da  istituire  presso  ogni  unita'
          sanitaria locale.
             2.  Il  decreto  dovra'  uniformarsi ai seguenti criteri
          direttivi:
               a)  l'organico  dei  servizi  deve prevedere le figure
          professionali del medico, dello psicologo,  dell'assistente
          sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
          comunita' in numero  necessario  a  svolgere  attivita'  di
          prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari
          e ambulatoriali;
               b)  il  servizio  deve svolgere un'attivita' nell'arco
          completo delle  ventiquattro  ore  e  deve  coordinare  gli
          interventi  relativi  al trattamento della sieropositivita'
          nei   tossicodipendenti,   anche    in    relazione    alle
          problematiche della sessualita', della procreazione e della
          gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
          familiari,   con  particolare  riguardo  alla  trasmissione
          madre-figlio della infezione da HIV.
             3.  Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di
          cui  al  comma  1,  in  ogni  unita'  sanitaria  locale  e'
          istituito  almeno  un  servizio per le tossicodipendenze in
          conformita' alle disposizioni del citato  decreto.  Qualora
          le  unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine
          indicato, il presidente della giunta  regionale  nomina  un
          commissario   ad  acta  il  quale  istituisce  il  servizio
          reperendo il personale  necessario  anche  in  deroga  alle
          normative  vigenti  sulle  assunzioni,  sui trasferimenti e
          sugli inquadramenti.  Qualora  entro  i  successivi  trenta
          giorni  dal  termine  di cui al primo periodo il presidente
          della  giunta  regionale  non  abbia  ancora  nominato   il
          commissario  ad  acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
          del Ministro della sanita'.
             4.  Per  il  finanziamento del potenziamento dei servizi
          pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase  di
          avvio  in  lire  30  miliardi per l'anno 1990 e in lire 240
          miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
          si provvede:
               a)   per   l'anno   1990,   mediante   l'utilizzo  del
          corrispondente importo a  valere  sul  Fondo  nazionale  di
          intervento  per  la  lotta  alla  droga di cui all'art. 106
          della legge 22  dicembre  1975,  n.  685,  come  sostituito
          dall'art. 32 della presente legge;
               b)  per  ciascuno  degli  anni  1991  e 1992, mediante
          corrispondenti  quote   del   Fondo   sanitario   nazionale
          vincolate  allo  scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22
          dicembre 1984, n. 887".
             -  Per  il  testo  vigente  degli articoli 90 e 97 della
          legge n.  685/1975 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli della
          legge n.  685/1975, richiamati dall'art. 1 del decreto  qui
          pubblicato:
             "Art.  72  (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque, per
          farne uso  personale,  illecitamente  importa,  acquista  o
          comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose
          non superiore a quella media  giornaliera,  determinata  in
          base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72-quater, e'
          sottoposto alla sanzione amministrativa  della  sospensione
          della  patente di guida, della licenza di porto d'armi, del
          passaporto e di ogni altro  documento  equipollente  o,  se
          trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi
          di  turismo,  ovvero  del  divieto   di   conseguire   tali
          documenti,  per  un  periodo  da  due a quattro mesi, se si
          tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
          tabelle  I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da
          uno a tre mesi, se si tratta  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  comprese  nelle  tabelle II e IV previste dallo
          stesso  art.   12.  Competente  ad  applicare  la  sanzione
          amministrativa  e'  il  prefetto  del  luogo  ove  e' stato
          commesso il fatto.
             2.  Se  i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze
          di cui alle tabelle II e IV e ricorrono  elementi  tali  da
          far  presumere  che  la persona si asterra', per il futuro,
          dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e  per
          una  sola  volta, il prefetto definisce il procedimento con
          il formale invito  a  non  fare  piu'  uso  delle  sostanze
          stesse,  avvertendo  il  soggetto  delle  conseguenze a suo
          danno.
             3.  In ogni caso, se si tratta di persona minore di eta'
          e se nei suoi confronti non risulta  utilmente  applicabile
          la  sanzione  di  cui  al comma 1, il prefetto definisce il
          procedimento con il formale invito a non fare piu'  uso  di
          sostanze  stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto
          delle conseguenze a suo danno.
             4.  Si  applicano, in quanto compatibili, le norme della
          sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
          legge  24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche
          alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art.  96  della
          presente legge.
             5.  Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria
          procedono alla contestazione  immediata,  se  possibile,  e
          senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
             6.  Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione
          il prefetto convoca dinanzi a se' o ad un suo  delegato  la
          persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le
          ragioni  della  violazione,  nonche'  per  individuare  gli
          accorgimenti  utili  per prevenire ulteriori violazioni. In
          tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale di un
          nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
             7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la
          persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione
          immediata  a  presentarsi  immediatamente,  ove  possibile,
          dinanzi al prefetto o al suo delegato affinche' si  proceda
          al colloquio di cui al comma 6.
             8.  Se  l'interessato  e'  persona  minore  di  eta', il
          prefetto convoca, se possibile ed opportuno,  i  familiari,
          li  rende  edotti  delle  circostanze  di  fatto e da' loro
          notizia  delle   strutture   terapeutiche   e   rieducative
          esistenti   nel   territorio   della  provincia,  favorendo
          l'incontro con tali strutture.
             9.   Il   prefetto,  ove  l'interessato  volontariamente
          richieda  di  sottoporsi   al   programma   terapeutico   e
          socio-riabilitativo  di  cui  all'art.  97  e se ne ravvisi
          l'opportunita', sospende  il  procedimento  e  dispone  che
          l'istante   sia   inviato   al  servizio  pubblico  per  le
          tossicodipendenze per  la  predisposizione  del  programma,
          fissando   un   termine  per  la  presentazione  e  curando
          l'acquisizione  dei  dati  necessari   per   valutarne   il
          comportamento    complessivo   durante   l'esecuzione   del
          programma, fermo restando il segreto professionale previsto
          dalle  norme  vigenti  ai  fini  di ogni disposizione della
          presente legge.
             10.  Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie locali
          e di ogni altra struttura  con  sede  nella  provincia  che
          svolga  attivita'  di prevenzione e recupero. Puo' assumere
          informazioni,  presso  le  stesse  strutture,  al  fine  di
          valutare l'opportunita' del trattamento.
             11.   Se   risulta   che  l'interessato  ha  attuato  il
          programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
          concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
             12.   Se  l'interessato  non  si  presenta  al  servizio
          pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato
          ovvero  non  inizia  il  programma  secondo le prescrizioni
          stabilite o lo interrompe  senza  giustificato  motivo,  il
          prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se' e lo invita al
          rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze
          cui  puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta
          innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare  il  programma
          ovvero  nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo,
          il prefetto ne riferisce al  procuratore  della  Repubblica
          presso  la pretura o al procuratore della Repubblica presso
          il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini
          dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72-bis. Allo
          stesso modo procede quando  siano  commessi  per  la  terza
          volta  i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
             13.  Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che
          precedono  puo'  essere  fatto   uso   soltanto   ai   fini
          dell'applicazione  delle  misure  e delle sanzioni previste
          nel presente articolo e in quello successivo.
             14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
          ottenere copia degli atti di cui ai  precedenti  commi  che
          riguardino  esclusivamente  la sua persona. Nel caso in cui
          gli  atti  riguardino  piu'  persone,  l'interessato   puo'
          ottenere  il rilascio di estratti delle parti relative alla
          sua situazione.
             15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il
          prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di  cui  al
          comma  6,  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle altre
          strutture di cui al comma 10".
             "Art.  72-bis (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
          Sanzioni penali in caso di  inosservanza).  -  1.  Chiunque
          dopo  il  secondo invito del prefetto previsto dal comma 12
          dell'art. 72 rifiuta o interrompe il programma  terapeutico
          e  socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre
          ad otto mesi, se  si  tratta  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope   comprese   nelle  tabelle  I  e  III  previste
          dall'art. 12, ovvero per un periodo da due a  quattro  mesi
          se  si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV
          previste dallo  stesso  art.   12,  ad  una  o  piu'  delle
          seguenti misure:
               a)  divieto  di  allontanarsi dal comune di residenza,
          salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato
          per comprovate ragioni di cura e recupero;
               b)   obbligo   di  presentarsi  almeno  due  volte  la
          settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o
          presso     il    comando    dell'Arma    dei    carabinieri
          territorialmente competente;
               c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in
          altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora  e
          di non uscirne prima di altra ora prefissata;
               d)  divieto  di frequentare i locali pubblici indicati
          nel decreto;
               e)  sospensione  della patente di guida, della licenza
          di porto d'armi  con  proibizione  di  detenzione  di  armi
          proprie  di  ogni  genere,  del  passaporto o di ogni altro
          documento equipollente;
               f)  obbligo  di prestare un'attivita' non retribuita a
          favore  della  collettivita',  almeno  per   una   giornata
          lavorativa  alla settimana, attivita' da svolgere presso lo
          Stato, le regioni, le province, i  comuni  o  presso  enti,
          organizzazioni  di assistenza, di istruzione, di protezione
          civile,  di  tutela  del  patrimonio   ambientale,   previa
          stipulazione,  ove  occorra, di speciali convenzioni con il
          Ministero dell'interno;
               g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore
          del reato, con i quali le sostanze siano state  trasportate
          o  custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze
          stupefacenti o psicotrope;
               h)   affidamento   al   servizio  sociale  secondo  le
          disposizioni stabilite dai commi da 5  a  10  dell'art.  47
          della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  come  sostituito
          dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
               i)  sospensione  del  permesso di soggiorno rilasciato
          allo straniero per motivi turistici.
             2.  Le  stesse  misure  si applicano a chiunque, essendo
          gia' incorso per due volte  nelle  sanzioni  amministrative
          previste  dall'art. 72, commette uno dei fatti previsti dal
          comma 1 di tale articolo.
             3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato
          ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
             4.  Competente  a irrogare la sanzione e' il pretore del
          luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta  di
          minorenni, il tribunale per i minorenni.
             5.  Il  giudice  provvede  con decreto motivato, assunte
          informazioni presso il servizio operativo della  prefettura
          e  presso  il  servizio  pubblico per le tossicodipendenze,
          osservando,  in   quanto   applicabili,   le   disposizioni
          dell'art.  666  del  codice  di procedura penale. Contro il
          decreto puo' essere proposto  ricorso  per  cassazione.  Il
          ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il
          giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
             6.  Nell'adottare  le  prescrizioni,  nel modificarle in
          relazione   alle   esigenze   emerse   o   nell'autorizzare
          eccezioni,   il   giudice   tiene  conto  delle  necessita'
          derivanti   dall'eventuale    programma    terapeutico    e
          socio-riabilitativo   cui   l'interessato  sia  invitato  a
          sottoporsi o al quale egli volontariamente  si  sottoponga,
          nonche'  di  quelle  di lavoro, di studio, di famiglia e di
          salute.
             7.  Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il
          procedimento e dispone che egli  sia  inviato  al  servizio
          pubblico  per  le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al
          programma di cui all'art. 97, fissando un  termine  per  la
          presentazione  e  acquisendo  successivamente  i  dati  per
          valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
             8.  Il  giudice  revoca  la  sospensione  e  dispone  la
          prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona
          non  ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha
          rifiutato o  interrotto  l'esecuzione  ovvero  mantiene  un
          comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
             9.  Se  l'interessato  si  e'  sottoposto  al programma,
          ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha  concluso,
          il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
             10.  L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere
          disposta piu' di  una  volta  nei  confronti  della  stessa
          persona.
             11.  Il  provvedimento  con  il  quale  sono inflitte le
          misure di cui al comma 1 non  e'  iscritto  nel  casellario
          giudiziale,  ma  di  esso  e' fatta annotazione in apposito
          registro ai soli fini dell'applicazionedelle misure e delle
          sanzioni di cui al presente articolo.
             12.  Chiunque  viola le prescrizioni imposte a norma del
          comma 1 e' punito con l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  con
          l'ammenda fino a lire cinque milioni".
             "Art.     82-ter    (Istanza    per    la    sospensione
          dell'esecuzione). -  1.  La  sospensione  della  esecuzione
          della pena e' concessa su istanza del condannato presentata
          dal  tribunale   di   sorveglianza   del   luogo   in   cui
          l'interessato risiede.
             2.  All'istanza e' allegata certificazione rilasciata da
          un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il
          tipo   di   programma   terapeutico  e  socio-riabilitativo
          prescelto, l'indicazione della  struttura,  anche  privata,
          ove  il  programma  e'  stato  eseguito  o  e' in corso, le
          modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento  del
          programma.
             3.  Se  l'ordine  di  carcerazione  non  e' stato ancora
          emesso o eseguito,  l'istanza  e'  presentata  al  pubblico
          ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al
          comma  1   dell'art.   82-bis,   sospende   l'emissione   o
          l'esecuzione   fino   alla   decisione   del  tribunale  di
          sorveglianza, al quale trasmette immediatamente  gli  atti.
          Il  tribunale  decide  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          presentazione dell'istanza.
             4.  Il  disposto  del  comma  3  si applica anche quando
          l'istanza e' presentata dopo che l'ordine  di  carcerazione
          e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina
          la scarcerazione del condannato se non osta  il  limite  di
          pena di cui al comma 1 dell'art. 82- bis".
             "Art.   86   (Promozione   e  coordinamento,  a  livello
          provinciale,  delle   iniziative   di   educazione   e   di
          prevenzione.   Corsi  di  studio  per  insegnanti  e  corsi
          sperimentali di scuola media). - 1.  Il  provveditore  agli
          studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito  provinciale, la
          realizzazione  delle  iniziative  previste  nei   programmi
          annuali  e  di  quelle  che possono essere deliberate dalle
          istituzioni   scolastiche   nell'esercizio    della    loro
          autonomia.
             2.  Nell'esercizio  di  tali  compiti il provveditore si
          avvale di un comitato tecnico provinciale o,  in  relazione
          alle   esigenze   emergenti   nell'ambito   distrettuale  o
          interdistrettuale,    di    comitati     distrettuali     o
          interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
          sono scelti tra  esperti  nei  campi  dell'educazione  alla
          salute    e    della    prevenzione    e   recupero   dalle
          tossicodipendenze    nonche'    tra    rappresentanti    di
          associazioni  familiari.  Detti  comitati  sono composti da
          sette membri.
             3.  Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
          partecipare  rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza,  degli  enti  locali territoriali e delle unita'
          sanitarie  locali   nonche'   esponenti   di   associazioni
          giovanili.
             4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
          collegiali della scuola,  nel  rispetto  dell'autonomia  ad
          essi   riconosciuta   dalle   disposizioni  in  vigore.  Le
          istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
          dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
             5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
          provinciale  scolastico  e  sentito  il  comitato   tecnico
          provinciale,  organizza  corsi di studio per gli insegnanti
          delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sulla  educazione
          sanitaria  e  sui  danni  derivanti  ai giovani dall'uso di
          sostanze stupefacenti o  psicotrope  nonche'  sul  fenomeno
          criminoso   nel  suo  insieme  con  il  supporto  di  mezzi
          audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,  con  i
          fondi  a  sua  disposizione,  apposite convenzioni con enti
          locali,  universita',  istituti   di   ricerca   ed   enti,
          cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
          all'albo regionale o  provinciale  da  istituirsi  a  norma
          dell'art. 93.
             6.  I  corsi  statali  sperimentali  di scuola media per
          lavoratori possono essere istituiti anche presso gli  enti,
          le  cooperative  di  solidarieta' sociale e le associazioni
          iscritti nell'albo  di  cui  all'art.  93  entro  i  limiti
          numerici  e  con  le  modalita'  di svolgimento di cui alle
          vigenti disposizioni. I  corsi  saranno  finalizzati  anche
          all'inserimento    o    al   reinserimento   nell'attivita'
          lavorativa.
             7.  Le  utilizzazioni  del personale docente di ruolo di
          cui all'art.  14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
          n.  270,  possono  essere  disposte,  nel limite massimo di
          cento  unita',  ai   fini   del   recupero   scolastico   e
          dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
          enti e le associazioni iscritti all'albo di cui all'art. 93
          della presente legge, a condizione che tale personale abbia
          documentatamentefrequentato i corsi di cui al comma 5.
             8.   Il   Ministro  della  pubblica  istruzione  assegna
          annualmente ai provveditorati agli  studi,  in  proporzione
          alla  popolazione  scolastica  di  ciascuno,  fondi  per le
          attivita' di educazione alla salute e di prevenzione  delle
          tossicodipendenze  da ripartire tra le singole scuole sulla
          base dei criteri elaborati dai  comitati  provinciali,  con
          particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 87.
             9.  L'onere  derivante  dal  funzionamento  del comitato
          tecnico-scientifico di cui all'art. 85 e  dei  comitati  di
          cui  al presente articolo e' valutato in complessive lire 4
          miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno  1990.  Il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  con  proprio decreto
          disciplina l'istituzione e il  funzionamento  del  comitato
          tecnico-scientifico    e    dei    comitati    provinciali,
          distrettuali  e  interdistrettuali  e  l'attribuzione   dei
          compensi ai componenti dei comitati stessi".
             "Art.  87  (Centri  di  informazione  e consulenza nelle
          scuole.   Iniziative  di  studenti  animatori).  -   1.   I
          provveditori  agli  studi,  di  intesa  con  i  consigli di
          istituto  e  con  i  servizi  pubblici   per   l'assistenza
          socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti, istituiscono centri
          di  informazione  e  consulenza   rivolti   agli   studenti
          all'interno delle scuole secondarie superiori.
             2.  I  centri  possono  realizzare progetti di attivita'
          informativa  e  di  consulenza  concordati   dagli   organi
          collegiali  della  scuola  con i servizi pubblici e con gli
          enti ausiliari presenti sul territorio. Le  informazioni  e
          le   consulenze   sono   erogate   nell'assoluto   rispetto
          dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
             3.  Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
          corsi diversi, allo scopo di far fronte  alle  esigenze  di
          formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
          relative all'educazione alla  salute  ed  alla  prevenzione
          delle  tossicodipendenze,  possono  proporre  iniziative da
          realizzare nell'ambito dell'istituto con la  collaborazione
          del  personale  docente,  che  abbia  dichiarato la propria
          disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi  possono
          esprimere  loro  preferenze in ordine ai docenti chiamati a
          collaborare alle iniziative.
             4. Le iniziative di cui al comma 3, rientrano tra quelle
          previste  dall'art.  6,  secondo  comma,  lettera  d),  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          416, e sono deliberate dal consiglio  d'istituto,  sentito,
          per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
             5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che
          si svolgono in orario aggiuntivo  a  quello  delle  materie
          curricolari, e' volontaria".