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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-7-1990
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Art. 106

(((Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga) ))
((
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presetati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla pevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai Comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel capo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i Comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle Regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivati dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fnomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segretaria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finaziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.