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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-7-1990
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
         (((Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
                             antidroga)

  1.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
  2.  Il  comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,   che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa,
della   pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  e  dai  Ministri  per gli affari sociali, per gli affari
regionali  ed  i  problemi  istituzionali e per i problemi delle aree
urbane  nonche'  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
  3.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
  5.  Il  Comitato  ha  responsabilita'  di indirizzo e di promozione
della  politica  generale  di  prevenzione  e di intervento contro la
illecita  produzione  e  diffusione  delle  sostenze  stupefacenti  o
psicotrope, a livello interno ed internazionale.
  6.  Il  Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula
proposte  al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento  delle  attivita'  amministrative e di competenza delle
Regioni nel settore.
  7.  Il  Comitato  si  avvale dell'Osservatorio permanente di cui al
comma  4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.
  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri
diramati  dal  Comitato  acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
    a)  sulla  entita'  della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
    b)  sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati    operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura   e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi  compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena
e  nelle  caserme;  sul  numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
    c)  sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
nei  servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla  epidemiologia delle
patologie  correlate,  nonche'  sulla  produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    d)  sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
    e)  sulle  fonti  e  sulle  correnti  del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    g)  sul  numero  e  sugli  esiti  dei  processi  penali per reati
previsti dalla presente legge;
    h)  sui  flussi  di  spesa  per la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
  9.  I  Ministeri  degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle rispettive
competenze,  sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui
al  comma  8,  relativi  al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
  10.  L'Osservatorio,  avvalendosi  anche  delle  prefetture e delle
amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione  statale  e  regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato.
  11.   Ciascun   Ministero   e  ciascuna  Regione  possono  ottenere
informazioni dell'Osservatorio.
  12.  Il  Presidente  del  consiglio  dei  ministri,  d'intesa con i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli  affari  sociali,  promuovere  campagne informative sugli effetti
negativi  sulla  salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope,  nonche'  sull'ampliezza  e  sulla  gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tale sostanze.
  13.  Le  campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi
di  comunicazione  radiotelevisivi  pubblici e privati, attraverso la
stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni
e  saranno  finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in
ragione  di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.
  14.  Il  Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio
di  ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi
allo   stato  delle  tossicodipendenze  in  Italia,  sulle  strategie
adottate  e  sugli  obiettivi  raggiunti, nonche' sugli indirizzi che
saranno eseguiti.))
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AGGIORNAMENTO (2a)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983,
n.   31   (in   G.U.   1a  s.s.  02/03/1983,  n.  60)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  presente  legge  nelle parti
concernenti  le  attribuzioni  delle  regioni,  in cui, relativamente
all'ambito  territoriale  del  Trentino-Alto Adige, non statuisce che
dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.