LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 62. 
(( (Esecuzione della  semiliberta'  e  della  detenzione  domiciliare
                          sostitutive). )) 
 
  ((Quando deve essere eseguita  una  sentenza  di  condanna  a  pena
sostitutiva della semiliberta' o  della  detenzione  domiciliare,  il
pubblico  ministero  trasmette   la   sentenza   al   magistrato   di
sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il  provvedimento
di esecuzione e' notificato altresi' al  difensore  nominato  per  la
fase dell'esecuzione o, in  difetto,  al  difensore  della  fase  del
giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo
678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e,  previa  verifica
dell'attualita'  delle  prescrizioni,  entro  il   quarantacinquesimo
giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con  cui
conferma e, ove necessario, modifica le modalita' di esecuzione e  le
prescrizioni della pena. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa  per
l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in  cui  il
condannato e' domiciliato ovvero, in mancanza di questo,  al  comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza e'
trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel  caso
di semiliberta', al  direttore  dell'istituto  penitenziario  cui  il
condannato e' stato assegnato. 
  Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo  di
polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli  di  attenersi
alle prescrizioni in essa contenute e di  presentarsi  immediatamente
all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresi' al ritiro
e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e  del  passaporto
ed  alla  apposizione  sui  documenti  equipollenti  dell'annotazione
"documento non valido  per  l'espatrio",  limitatamente  alla  durata
della pena. 
  Se  il  condannato  e'  detenuto  o  internato,   l'ordinanza   del
magistrato  di  sorveglianza  e'   trasmessa   anche   al   direttore
dell'istituto penitenziario, il quale deve informare  anticipatamente
l'organo  di  polizia  della  dimissione  del  condannato.  La   pena
sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a  quello  della
dimissione. 
  Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate  e  custodite  ai
sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso  organo  di
polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi
dello stesso terzo comma.  Di  tutti  gli  adempimenti  espletati  e'
redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli  altri
uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui  si
trova il condannato alla semiliberta'.))