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LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/2000)
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Testo in vigore dal: 19-10-1989
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1
     (((Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
                              guerra).
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente
ogni  anno,  mediante  l'applicazione  sugli  importi  vigenti  al 31
dicembre  dell'anno  precedente  dell'indice  di  variazione previsto
dall'articolo  9  della  legge  3  giugno  1975, n. 160, e successive
modifiche ed integrazioni:
    a)  gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni
di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di
cui  alla  tabella  E  del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
    b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11
del  testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni di guerra,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915;
    c)  l'indennita'  di  assistenza  e di accompagnamento e relative
integrazioni  di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6
    del  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834;
    d)  l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui
al  secondo  comma  dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al
primo  comma  dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai
commi  primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui
all'articolo  39  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978;
    e)  la  maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal
secondo  comma  dell'articolo  62  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  915  del  1978,  come sostituito dall'articolo 11 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
dall'articolo  64  del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978;
    f)  gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui
all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
    g)  il  limite  di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato
dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
    h)  gli  assegni  previsti dall'articolo 8 della presente legge e
dall'articolo  38  del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del  1978,  come  da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente
legge.
  2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si
intendono  conglobati,  ai  fini  dell'applicazione  del  sistema  di
adeguamento  automatico,  stabilito  dal  medesimo  comma, per l'anno
1989,  gli  assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986,
limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per
l'anno  1990,  l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto
nell'anno  1986  e  per  l'anno  1991 l'assegno annuo per adeguamento
corrisposto nell'anno 1985.
  3.  L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri
assegni  o  indennita',  spettanti ai titolari di pensione di guerra,
diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.)).