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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1992)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986
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Art. 6


Indennità di assistenza e di accompagnamento

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656))
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((1))

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
((La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986))
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L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha stabilito (con l'art.3 comma 1) che in sostituzione di quanto stabilito dal comma secondo del presente articolo, si appicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 3 della legge 656/1986.