stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1992)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-2-1982 al: 15-10-1986
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;
Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA

il

seguente decreto: Norme per definitivo riassetto delle pensioni di guerra

Art. 1


Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

A decorrere dal 1 gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 diembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Detta quota sarà determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione.
In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11,00 per cento.
L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente primo comma, né su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli sopraindicati.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.
Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.