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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  2-2-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 32



Per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N. 834))
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((7))

Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, semprechè gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima.
Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidità, fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidità che si accompagnano alla perdita della vista.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che a decorrere dal 1° gennaio 1982 è soppresso il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.