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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1992)
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Testo in vigore dal: 16-10-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1 della legge  23  settembre  1981,  n.  533,  recante
delega al Governo per il definitivo riordinamento delle  pensioni  di
guerra; 
  Udito, ai sensi del predetto art. 1,  il  parere  delle  competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1981; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
 
     Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra 
 
                               Art. 1. 
   Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1)) 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1)) 
  A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e  75
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146. 
  Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennita'
integrativa speciale sono conservati  dai  beneficiari  a  titolo  di
assegno personale non riversibile. 
  L'assegno di cui al  comma  precedente  non  spetta  a  coloro  che
fruiscono  o  vengano  a  fruire  di  altra   pensione,   assegno   o
retribuzione comunque collegati con  le  variazioni  dell'indice  del
costo della vita o con analoghi  sistemi  di  adeguamento  automatico
stabiliti dalle vigenti disposizioni. 
  Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati  negli
importi delle pensioni e degli assegni di cui alle  tabelle  indicate
nel primo comma del presente articolo. 
  Alla liquidazione degli  assegni  previsti  dal  presente  articolo
provvedono,  d'ufficio,  le  competenti  direzioni  provinciali   del
tesoro. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
in sostituzione di quanto stabilito dai commi primo, secondo e terzo,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1  della
L. 656/1986.