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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1992)
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Testo in vigore dal:  2-2-1982

Art. 15


Assegni annessi alle decorazioni al valor militare

L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra è fissato a decorrere dal 1 luglio 1981, nella seguente misura annua:


medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . . . . . L. 250.000 medaglia di bronzo al valore per fatti di guerra . . . . . L. 100.000 croci di guerra al valor militare . . . . . . . . . . . . . L. 70.000

Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare.
Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.