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LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/2000)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986 al: 18-10-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1 gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, né su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
NOTE

Nota generale
Le tabelle citate nella presente legge e non modificate da quest'ultima sono state pubblicate in allegato ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979) e 30 dicembre 1981, n. 834 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1982).


Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - A decorrere dal 10 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.
Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le competenti direzioni provinciali del tesoro".

Note all'art. 1, comma 2:
- Per l'argomento del D.P.R. n. 834/1981 v. nella nota precedente.
Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. n. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) è il seguente:
"Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta un'indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo".
- Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 vedi nella successiva nota all'art. 3, comma 1.
- il testo vigente dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1978 è il seguente:
"Art. 15 (Assegni spettanti ai grandi invalidi). - In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E".
- Il testo vigente dell'art. 17, primo comma, del D.P.R.
n. 915/1978 è il seguente:
"Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella.
- Il testo vigente dell'art. 20, commi primo e undicesimo, del D.P.R. n. 915/1978 è il seguente:
"comma primo: Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 (8), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari";
"comma undicesimo: Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità".
- Il testo vigente dell'art. 39 del D.P.R. n. 915/1978 è il seguente:
"Art. 39 (Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani). - Alla vedova, alla vedova assimilata, ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa della guerra nonché alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, è liquidato, a domanda, in aggiunta della pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue.
Qualora la vedova e gli orfani fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo è liquidato, in assenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'assegno di maggiorazione può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento.
I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
I titolari di pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione".
- Il testo dell'art. 62 del D.P.R. n. 915/1978, come modificato dall'art. 11 del D.P.R. n. 834/1981, è il seguente:
"Art. 62 (Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra). - Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione semprechè si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58".
- Il testo vigente dell'art. 64 del D.P.R. n. 915/1978 è il seguente:
"Art. 64 (Genitore rimasto privo di prole). - Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà.
Il genitore che abbia perduto l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62" - Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente:
"Art. 9 (Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria). - L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro".