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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 232

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonchè aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408 (in G.U. 02/08/1984, n.212).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal: 18-6-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
  Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506;
  Visto  l'articolo  16  del  decreto-legge  31 ottobre 1980, n. 693,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;
  Visto  il  decreto-legge  1  ottobre  1982, n. 697, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887;
  Considerata la necessita' e l'urgenza di apportare modificazioni al
regime  fiscale  per  gli  alcoli  e  per alcune bevande alcoliche in
attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla
Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e n.
319/81  nonche'  di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni
vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 giugno 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  delle finanze, per il coordinamento delle
politiche   comunitarie,   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione   economica,   dell'agricoltura   e   delle   foreste,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono
soppressi  i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16
e  17  del  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  10  maggio  1976,  n.  249,  modificati
dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  precedente comma si applica agli
alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione,
da  chiunque  e  comunque  detenuti  o  viaggianti  che, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i
diritti erariali.