stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-6-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


È stabilito in L. 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in L. 12.000 il diritto erariale per l'alcool proveniente dalle carrube e dai fichi.
((11))
------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 15 giugno 1984, n.232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n.408 ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506."