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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal:  18-6-1984
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Art. 16


Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di L. 90.000 per ettanidro.(7)
Il diritto erariale è stabilito:
nella misura di L. 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonché dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;
nella misura di L. 36.000 per ettanidro per l'alcool proveniente dal sorgo;
nella misura di L. 37.000 per ettanidro per l'alcool proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui;
nella misura di L. 6.000 per ettanidro per l'alcool di seconda categoria proveniente da frutta.(7)
I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'amministrazione finanziaria.
((11))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 18 agosto 1978, n.506 ha disposto (con l'art.1) che "Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è aumentato da L. 90.000 a L. 130.000 per ettanidro."
Ha inoltre disposto che "Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 15 giugno 1984, n.232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n.408 ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506."