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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1980, n. 693

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 (in G.U. 30/12/1980, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  3-8-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 16


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a L. 290.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 13 e 14 sono riservati allo Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 15 giugno 1984, n.232 con vertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n.408 (in G.U. 2/8/1984, n.212) ha disposto (con l'art.3) che:" Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. 420.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in L. 340.000 per ettanidro."