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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal:  18-6-1984
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Art. 14


L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da L. 90.000 a L. 120.000 per ettanidro alla temperatura 150,56 del termometro centesimale.(8)
((11))

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/1980, n.891 ha disposto (con l'art.16) che " L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a L. 290.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/1980, n.891 come modificato dal D.L. 15 giugno 1984, n.232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n.408 ha disposto (con l'art.16) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. 420.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in L. 340.000 per ettanidro".