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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 232

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonchè aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408 (in G.U. 02/08/1984, n.212).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal:  18-6-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
Visto il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887;
Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.