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LEGGE 11 aprile 1983, n. 114

Proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1983 al: 18-4-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.
Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983.
Il termine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983.
Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione degli impegni assunti dal commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.
I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, cui, a tal fine, è versata quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, recante "Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.