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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  13-4-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, recante la disciplina della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, la cui conversione in legge non appare possibile nei prescritti termini costituzionali;
Considerato che permangono i motivi di straordinaria necessità ed urgenza che hanno determinato l'adozione del citato decreto-legge;
Ravvisata la necessità di assicurare comunque la continuità dell'applicazione delle norme in esso contenute, inserendovi anche le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal commissario per le zone terremotate, cessato dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al commissario per le zone terremotate dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'art. 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali.
I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.
Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((3))

La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che già presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate.
((3))

Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.
Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario per le zone terremotate, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali è pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania.
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983.
Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma.
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AGGIORNAMENTO (3)
la L. 11 aprile 1983 n. 114 ha disposto (con l'art. 1) che "Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983".