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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
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Testo in vigore dal:  24-3-1995
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Art. 8


Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine
((perentorio))
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2.
Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.